Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13240 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12130-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORIDGEIESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10005/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 29 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 250/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di I.F. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non potevasi applicare nel caso di specie la norma impositrice di cui all’art. 67, TUIR, perchè si trattava della cessione del sedime di un fabbricato già esistente e distrutto dal sisma in Irpinia del 1980.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

Considerato che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 67 e 68, TUIR, poichè la CTR ha escluso la tassabilità della plusvalenza riveniente dalla cessione di un area già sedime di edificio demolito a causa delle lesioni riportate da evento sismico, ancorchè edificabile in base alla normativa urbanistica territoriale.

La censura è fondata.

Risulta pacifico in fatto che oggetto della ripresa fiscale è la cessione di un area che è il sedime di un fabbricato demolito a causa del sisma irpino del 1980 e che è peraltro edificabile in base allo strumento urbanistico comunale (piano di recupero del centro storico).

Non vi è dunque ragione per non ritenere applicabile al caso di specie la previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, laddove in particolare qualifica come reddito “diverso” – tassato secondo i criteri di cui all’art. 68, stesso TUIR – la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo stumento urbanistico vigente al momento della cessione stessa.

11 ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario della contribuente va rigettato.

Tenuto conto dell’esito dei gradi di merito le spese processuali correlative possono essere compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese di merito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA