Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13240 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8806/2019 proposto da:

T.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Romeo,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 15-1-19 e comunicato il 16-1-19 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di T.B., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte dai ribelli del movimento indipendentista (OMISSIS), dopo il suo rifiuto di arruolarsi nelle forze armate di detto movimento. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 – Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; 2. Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e quindi per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9 ed dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato ai fini di comparare adeguatamente l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica del Gambia (rectius (OMISSIS)) ai fini della concessione, quantomeno, della protezione umanitaria espressamente richiesta a pag.12 del ricorso ex art. 35; 3. Art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti – Mancata audizione del ricorrente e mancata valutazione della produzione documentale resa all’udienza del 6 dicembre 2018”. Con il primo motivo il ricorrente rimarca che il P.M. intervenuto nel giudizio di primo grado aveva concluso per il riconoscimento della protezione sussidiaria in suo favore in ragione della violenza indiscriminata esistente nella regione della (OMISSIS). Deduce che il Tribunale, oltre a non valutare le prove offerte nel contraddittorio, come da terzo motivo di ricorso, ha fornito una “visione ovattata” non sufficiente a giustificare il diniego della protezione sussidiaria riconosciuta persino dal P.M., in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Con il secondo motivo lamenta l’assenza di effettiva valutazione, da parte dei Giudici di merito, del bilanciamento tra la sua integrazione sociale in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine, caratterizzata da povertà radicale per carenza di beni di prima necessità ed instabilità. Rimarca che la motivazione del decreto impugnato è meramente apparente, per avere il Tribunale argomentato il rigetto delle domande mediante clausole di stile, senza tenere conto della provenienza del richiedente da una zona di forte instabilità socio-politica e la sua piena integrazione in Italia, di cui si dà atto nel decreto impugnato, e ciò in violazione dei principi di cui alla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale non si è espresso sulla sua richiesta di audizione e che l’audizione avrebbe assunto un valore essenziale perchè la storia del richiedente è intrisa di motivazioni ed aspetti politici pregnanti, sottovalutati dal giudice di prime cure. Inoltre deduce di aver effettuato all’udienza del 6 dicembre (2018) ulteriore produzione documentale, nel contraddittorio tra le parti, inerente la situazione attuale ed aggiornata della regione (OMISSIS) e nel decreto impugnato non era menzionata tale circostanza, sicchè si tratta di omissione circa un fatto decisivo del giudizio.

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata il 15 febbraio 2019 a mezzo pec, come da attestazione di conformità del difensore, e il ricorso è stato depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019 (cfr. nota di iscrizione a ruolo firmata dal difensore), oltre il termine di venti giorni prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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