Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1324 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15266-2014 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALUMBO 26,

presso lo studio dell’avvocato CARLO GAETA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 407/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza in data 9 dicembre 2013, n. 407, confermando la decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento di variazione catastale, dalla categoria A/2, classe 4 alla categoria A/1, classe 2, emesso dalla Agenzia delle Entrate riguardo ad un immobile di proprietà di G.M.;

2. la commissione evidenziava che l’eccezione del contribuente, secondo cui la decisione di primo sarebbe stata basata su documenti prodotti in allegato a memoria depositata in violazione del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, era infondata in quanto “l’Agenzia non ha introdotto nel primo grado alcun documento aggiuntivo in allegato alla memoria depositata l’8.5.2012 ma ha depositato una memoria illustrativa nel pieno rispetto del termine”;

3. la commissione riteneva che il classamento fosse corretto avuto riguardo alle caratteristiche dell’immobile in questione, alle caratteristiche delle altre abitazioni dell’edificio in cui l’immobile era inserito e a quelle delle altre abitazioni della strada in cui l’edificio era collocato (“(immobile si trova) in zona di notevole pregio e forte appetibilità nel centro di Napoli, con edifici d’epoca caratterizzati da elevato standard qualitativo, abitazioni di tipo signorile”; “la quasi totalità degli appartamenti dell’edifico… risulta assegnataria della catgoria A/1, classe 2. Condizione analoga si riscontra per le unità abitative site in altri fabbricati della stessa strada”);

4. la commissione affermava che, al contrario di quanto eccepito dal contribuente, l’avviso non presentava alcun difetto di motivazione posto che esso indicava la consistenza, la categoria e la classe dell’immobile, come acclarate dall’ufficio tecnico erariale;

5.avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

6.l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta, in riferimento a quanto evidenziato dalla commissione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, insistendo nel dire che l’ufficio aveva prodotto “nuova e corposa documentazione” sulla base della quale la causa era stata decisa in primo grado, con la memoria illustrativa depositata a meno di venti giorni liberi dall’udienza di trattazione;

2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in quanto fondata sulla documentazione proposta in primo grado, asseritamente oltre i termini preclusivi;

3. i due motivi, strettamente connessi possono essere esaminati assieme. I motivi sono infondati. La circostanza su cui il ricorrente insiste è stata specificamente negata dalla commissione regionale e non può essere messa nuovamente in discussione in questa sede. Aggiungasi che quand’anche la sentenza di primo grado fosse stata illegittimamente basata su documentati prodotti oltre il termine stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, la sentenza di secondo grado, basata sui medesimi documenti, non sarebbe in alcun modo viziata dato che nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione prodotta in primo grado è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione nel quale vale il principio per cui ogni produzione nuova è ammessa (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58);

3. con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per aver la commissione ritenuto l’avviso motivato laddove invece sarebbe stato da ritenere il contrario in quanto l’avviso non dava conto delle ragioni di fatto del classamento;

4. il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Il ricorrente non ha trascritto nel ricorso per cassazione nè allegato al ricorso l’avviso di accertamento il chè impedisce di sindacare la fondatezza della doglianza, di valutare, cioè, se l’avviso sia o non motivato in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58;

5. con il quarto motivo di ricorso, il contribuente lamenta, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dei fatti risultanti dalla propria “perizia giurata” dai quali risulterebbe che l’immobile non ha le caratteristiche per essere accatastato nella categoria A/1;

6. il motivo è infondato. La commissione ha dato conto, alla fine della pagina 2 nella parte iniziale della pagina 3 della sentenza, dei fatti riportati nel corpo del motivo come risultanti dalla perizia. Ha poi affermato che la nuova classificazione dell’immobile si presenta congrua avuto riguardo alle caratteristiche dell’immobile, alle caratteristiche delle altre abitazioni dell’edificio in cui l’immobile era inserito e a quelle delle altre abitazioni della strada in cui l’edificio era collocato. Ha specificato, in dettaglio, le caratteristiche considerate (v. pagina 2, quinto capoverso, della sentenza impugnata) e che rilevano ai fini del classamento di un immobile in categoria A/1 (relativa ad abitazioni di tipo signorile ossia ad unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale). Da quanto precede emerge che la commissione non ha omesso l’esame di fatti decisivi ma ha affermato fatti decisivi per sostenere la correttezza del classamento effettuato dall’Agenzia disattendendo, in modo implicito, le contrarie risultanze della perizia;

7.in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato;

8. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Agenzia non si è costituita;

9. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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