Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1324 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul ricorso proposto da:
T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in Roma, Via Mecenate n. 27, presso lo studio dell’avv.
Di Torrice Antonina, rappresentato e difeso dall’avv. Piracci
Giuseppe giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Don P.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in
Foggia, Via Valentini Alvarez n. 1, presso lo studio dell’avv.
Notarangelo Marina;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 870/09 del 3
giugno 2009, pubblicata il 3 settembre 2009;
Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito il P.M. in persona del Cons. CARESTIA Antonietta che ha
concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 3 settembre 2009, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello proposto da T.M. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva liquidato in favore di P.F. l’importo di Euro 25.000,00 per risarcimento dei danni cagionati dalla pubblicazione di articoli diffamatori sul giornale (OMISSIS), edizioni di (OMISSIS), di cui il T. era direttore responsabile, oltre interessi e spese.
La Corte d’Appello aveva ritenuto la regolarita’ della notifica dell’atto di citazione al T., in proprio e nella qualita’ di direttore responsabile del periodico indicato.
Propone ricorso per cassazione T.M. con 8 motivi.
L’intimato don P.F. non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Negli otto motivi di ricorso viene prospettata e sviluppata la questione della carenza di legittimazione passiva e quindi la violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, sul rilievo che la notificazione dell’atto di citazione sarebbe stata effettuata allo stesso ricorrente in proprio e non gia’ nella qualita’ di direttore responsabile della testata. Premesso che la sentenza impugnata da’ atto che la domanda fu proposta nei confronti del T. “in proprio e nella sua qualita’ di direttore responsabile”, essa aggiunge poi che la relata di notifica contiene soltanto la dicitura “ho notificato l’atto a T.M.”, senza ulteriori precisazioni, senza indicare se la persona fosse intesa in proprio ovvero nella qualita’ anzidetta.
Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore ha rilevato che “la qualita’ di direttore responsabile non presuppone il potere di rappresentare un soggetto diverso dalla persona fisica che ricopre l’incarico, unica essendo la imputazione di interessi e della responsabilita’ patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.; in ogni caso, quand’anche fosse sostenibile la tesi contraria, e’ principio largamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la norma secondo la quale la notifica dell’atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualita’ di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiche’ in tal caso soltanto il rappresentante riveste la qualita’ di parte nel giudizio e la funzione informativa della notifica dell’atto di impugnazione si realizza comunque con la consegna al medesimo di una sola copia, pur se l’impugnazione sia diretta al rappresentato (ex multis: Cass. 19 aprile 2010 n. 9265; Cass. SS.UU. 17 dicembre 1998 n. 12625).
Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.
Tali valutazioni sono pienamente condivisibili e vanno fatte proprie da questa Corte, ne’ la memoria depositata per il ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. ha dedotto nuovi aspetti che consentano di superare le considerazioni sopra indicate.
Nulla per le spese poiche’ la parte intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011