Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1324 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1324 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VENEGONI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 21719-2010 proposto da:
TRANI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LUIGI ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO FALZONE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI DI BERNARDO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
2430

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2009 della COMM.TRIB.REG.

Ik•
de ~A, depositata il 24/11/2009;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

VENEGONI.

1
RITENUTO CHE:

La CTP di Latina, con sentenza n. 219/03/06, depositata il 22.2.2007, accoglieva il
ricorso, in quanto anche i separati ricorsi contro gli avvisi di accertamento erano stati
accolti.
L’Ufficio appellava la predetta sentenza, e la CTR del Lazio, sezione distaccata di
Latina, con sentenza n. 795/39/09 depositata il 24.11.2009, accoglieva l’appello
dell’ufficio per la ragione che, nei separati procedimenti relativi agli avvisi di
accertamento, gli appelli dell’ufficio erano stati accolti con conferma degli atti
impositivi prodromici.
Contro la suddetta sentenza n. 795/39/09 ricorreva in cassazione il contribuente sulla
base di quattro motivi.
L’udienza veniva fissata davanti alla Corte di Cassazione per il giorno 18.4.2012.
In data 10.4.2012 il contribuente depositava memoria evidenziando che, nell’ambito
del procedimento n. 21717/10, e cioè uno dei due giudizi, sempre davanti alla Corte di
Cassazione, relativi alla impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici all’atto
di contestazione impugnato, ed in particolare l’avviso relativo all’anno 1999, aveva
presentato istanza di definizione della lite fiscale; chiedeva pertanto la sospensione del
presente giudizio, dipendente da quello relativo all’avviso di accertamento.
La Sez. V di questa Corte, con provvedimento del 18.4.2012, rinviava il presente
giudizio a nuovo ruolo, “considerato il rapporto di dipendenza, in parte qua, dall’esito
del condono di cui alla causa n. 21717/2010, a sua volta rinviata a nuovo ruolo”.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, occorre dare atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza
in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
La definizione della lite, ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, riguarda
solo il procedimento relativo all’avviso di accertamento per l’anno 1999;
tale procedimento, avente n. 21717/10, è stato definito con decreto della sez. V, n.
9852 del 2013, con cui, attestata la regolarità della domanda e del versamento, è
stato dichiarato estinto il processo a spese compensate.
Pertanto, relativamente a tale anno di imposta, va dichiarata cessata la materia del
contendere, atteso il rapporto di pregiudizialità tra il procedimento relativo all’avviso
di accertamento e quello relativo alle sanzioni (Sez. V, n. 18377 del 2015).
Il ricorso deve, pertanto, considerarsi limitato alla irrogazione di sanzioni relative
all’accertamento per l’anno 1998.

Proc. 21719/2010 est. dott. Andrea Venegoni

Il sig. Trani Antonio impugnava davanti alla CTP di Latina l’atto di contestazione ed
irrogazione di sanzioni n. RC3C00400484 per euro 71.530,90, conseguente alla
emissione di due avvisi di accertamento relativi ad irpef, irap ed iva rispettivamente
per l’anno 1998 e per l’anno 1999 (impugnati in separato giudizio), deducendo il
difetto di motivazione dell’atto che si limitava a richiamare i numeri dei suddetti avvisi
prodromici.

2
In esso il contribuente deduce nullità della sentenza della CTR, ai sensi dell’art. 112

c.p.c., per vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., nullità della
sentenza per violazione dell’art. 36 n. 2 e 4 d. Ivo 546 del 1992 in relazione all’art.
360 n. 4) c.p.c. in merito alla mancanza di motivazione, difetto di motivazione e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c.

Occorre premettere che il procedimento relativo all’accertamento per l’anno 1998, non
coperto dalla domanda di definizione, e recante n. 21714/10, è stato concluso dalla
sez. VI di questa Corte con ordinanza n. 10101 del 2012 che ha rigettato il ricorso del
contribuente e confermato la sentenza della CTR e, di conseguenza, l’accertamento.
Il presente ricorso, per la parte relativa all’anno 1998 non definita con procedura
agevolata, è dunque infondato, atteso che, come emerge dallo stesso, gli argomenti
con cui il contribuente originariamente tendeva ad ottenere l’annullamento delle
sanzioni sono esclusivamente basati su asseriti vizi dell’accertamento, definitivamente
esclusi una volta passata in giudicato la pronuncia sulla fondatezza di questo.
Il giudicato esterno formatosi nella causa n. 21714/10, in particolare, è rilevabile di
ufficio anche in cassazione, quando si è formato, come in questo caso, dopo la
conclusione del giudizio di merito della causa dipendente, e, quindi, non poteva essere
dedotto antecedentemente (Sez. L, n. 8607 del 2017, Rv. 643899; Sez. 6-5, n. 11365
del 2015, Rv. 635482; Sez. L, n. 6102 del 2014, Rv. 630607).
Le spese, per la parte di procedimento relativa all’anno 1998, seguono la
soccombenza
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in merito all’atto di irrogazione delle
sanzioni relative all’accertamento per l’anno 1999.
Rigetta il ricorso contro l’atto di irrogazione delle sanzioni relative all’accertamento per
l’anno 1998.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.10.2017
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Il ricorso è infondato.

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