Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1324 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 26376-2011 proposto da:

P.P., (OMISSIS), domiciliato in Roma, PIAZZA CAVOUR, presso

la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO LICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO,

ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2554/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/10/2010 R.G.N. 508/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza depositata il 27.10.2010, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di P.P. volta alla riliquidazione della propria pensione di anzianità con il computo, nella relativa base di calcolo, dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite per l’attività lavorativa svolta in Svizzera;

premesso, inoltre, che per la cassazione di tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso, al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

ritenuto che, nelle more dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e che di tale rinuncia ha preso atto la difesa dell’INPS, che ha dichiarato di non opporsi all’avversa richiesta di compensazione delle spese;

ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. da ult. Cass. n. 3971 del 2015);

valutata la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della mancata opposizione dell’INPS alla richiesta spiegata in tal senso da parte ricorrente;

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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