Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13239 del 27/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10976/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’ AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 513/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA del 16/01/2014, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla medesima contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento per l’anno 2004 notificato a S.D..
L’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia – che ha pure depositato memoria -, al quale non è seguita difesa scritta della parte intimata, è manifestamente fondato, non avendo la CTR considerato che la notifica nel luogo di residenza della parte privata, ancorchè in spregio all’elezione del domicilio dalla medesima operata, rendeva la notificazione stessa nulla, ma non inesistente – (v., ex plurimis, Cass. n. 21505/2014; Cass. n. 10474/2003; Cass. n. 9381/2007) esistendo un collegamento evidente fra notificazione e destinatario, a nulla rilevando la mancata indicazione del rapporto intercorrente fra il soggetto che ha ricevuto la notifica e la parte privata.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016