Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13239 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B. (c.f. (OMISSIS)), C.C. (c.f.

(OMISSIS)), C.P. (c.f. (OMISSIS)),

C.A. (c.f. CRLNGL73C31E506V), in proprio e nella qualità

di eredi di C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OVIDIO 26, presso l’avvocato AMENTA MAURIZIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIA INGROSSO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 19/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso o, in subordine, per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.B., C.A., C.C. e C. P. con ricorso 5 novembre 2007 chiesero alla Corte di appello di Potenza il riconoscimento, nei confronti del Ministero della Giustizia, della equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la eccessiva durata del processo civile iniziato dal loro dante causa, C.G., deceduto il (OMISSIS), presso il tribunale di Lecce il 4 marzo 1988 e definito dopo il doppio grado di merito, il giudizio di legittimità e quello di rinvio, con sentenza 2 aprile 2007.

La corte territoriale, dopo avere determinato in anni nove la durata irragionevole – dovendosi escludere due anni ascrivibili al comportamento dei ricorrenti e otto anni per la evoluzione del procedimento – ed avere valutato l’oggetto della controversia, ha quantificato l’indennizzo in Euro 800,00 per anno pari cioè ad Euro 7200,00 in favore della G., che con il marito C. G. era stata parte del processo, e ad Euro 4800,00 per quest’ultimo, da suddividere tra i quattro eredi, in riferimento al periodo che aveva preceduto la sua morte, e in favore di C. C., B. ( P.?) e A. la somma ulteriore di Euro 2400,00 ciascuno, per i tre anni residui.

Propongono ricorso per cassazione con cinque motivi G. B., C.P., C.C. e C.A.;

resiste con controricorso il Ministero. In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso è pervenuto atto di rinuncia alla impugnazione, notificato al Ministero della Giustizia, presso la Avvocatura erariale, ma da essa non riscontrato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all’esame della eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, notificato il 26 febbraio 2009 – proposta dal controricorrente in relazione alla circostanza che il decreto impugnato è stato notificato, ad istanza dei ricorrenti medesimi, al Ministero in data 7 febbraio 2008 – va preso atto della inammissibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse conseguito alla rinuncia, la quale precludesse l’accesso del giudice alle questioni processuali e di merito della imputazione.

Le spese del processo sono a carico dei ricorrenti in solido nella misura di Euro 900,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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