Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13238 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8674/2019 proposto da:

O.A.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe

Romeo, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 14-1-19 e comunicato il 15-1-19 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di O.A.V., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile e in ogni caso di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso da uno zio materno, il quale aveva venduto ad un terzo un terreno che il richiedente aveva ereditato dalla madre e lo aveva denunciato alla Polizia per minacce. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:”1. Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e quindi per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9 ed dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato ai fini di comparare adeguatamente l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica del (OMISSIS) (rectius (OMISSIS)) ai fini della concessione, quantomeno, della protezione umanitaria espressamente richiesta a pag. 12 del ricorso ex art. 35; 2. Art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’assenza di effettiva valutazione, da parte dei Giudici di merito, del bilanciamento tra la sua integrazione sociale in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine, caratterizzata da povertà radicale per carenza di beni di prima necessità, instabilità e grave compromissione di libertà e diritti fondamentali. Rimarca che la motivazione del decreto impugnato è meramente apparente, per avere il Tribunale argomentato il rigetto delle sue domande mediante clausole di stile, senza tenere conto della provenienza del richiedente da una zona di forte instabilità socio-politica e la sua piena integrazione nel Paese di accoglienza, in violazione dei principi di cui alla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che, pur tralasciando la mancata audizione su cui il Tribunale non si è espresso e che “avrebbe costituito una circostanza decisiva”, il Tribunale ha omesso di valutare la richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost..

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata il 14 febbraio 2019 a mezzo pec, come da attestazione di conformità del difensore, e il ricorso è stato depositato in Cancelleria il 16 marzo 2019 (cfr. nota di iscrizione a ruolo firmata dal difensore), oltre il termine di venti giorni prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c..

Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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