Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13237 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5339-2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FURNARI GIOSUE’;

– ricorrente –

e contro

V.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 941/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 7.4.2000 P.A. proponeva appello alla sentenza del Tribunale di Catania 29.12.1999, con la quale, ritenuto che V.E. aveva diritto alla riduzione del prezzo di vendita dell’automezzo acquistato dal P. in quanto non aveva le caratteristiche di furgone ma di cassone, aveva ridotto detto prezzo da L. 12.500.000 a 9.300.000.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 941/04, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale per il risarcimento del danno, osservando che la tesi del P. secondo la quale il mezzo aveva le caratteristiche richieste, anche se mancante della omologazione, era infondata, necessitando, in ogni caso, di modifiche anche strutturali; non era stata data prova del danno.

Ricorre P. con cinque motivi, non svolge difese V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione dell’art. 1490 c.c. perchè la consegna di “aliud pro alio” ricorre solo quando la diversità tra cosa venduta e cosa consegnata incide sulla natura e sulla destinazione del bene. La censura è infondata non trattandosi di “aliud pro alio” ma di mancanza di qualità promesse che hanno legittimato non la risoluzione ma l'”actio quanti minoris”.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione dell’art. 1491 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato che, ai fini della esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, non si richiede il requisito dell’apparenza ma quello della facile riconoscibilità e nella specie il compratore aveva specifica competenza trattandosi di notaio.

La deduzione è irrilevante avendo la sentenza, pagina sei, fatto riferimento alle tesi difensive del P. ed alla articolazione in primo grado di una prova per dimostrare che il camion furgonato, dopo la vendita, era stato ispezionato da un carrozziere per effettuare le modifiche pattuite per procedere alla omologazione da cassonato a furgonato.

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione in relazione alla conformità a quanto pattuito con richiami all’interrogatorio del V. che avrebbe ammesso la rispondenza del mezzo alle sue necessità ed a deposizioni testimoniali, queste ultime non riportate, donde la genericità della censura.

Col quarto motivo si lamentano vizi di motivazione sull’importo della riduzione del prezzo ma non si indica una espressa censura in tal senso nei motivi di appello, che la sentenza indica rivolti a sostenere che il mezzo aveva le caratteristiche strutturali richieste dall’acquirente.

Col quinto motivo si censura la condanna a due terzi delle spese, non suscettibile di impugnazione attesa la sostanziale soccombenza.

In definitiva le odierne censure non intaccano la motivazione della sentenza, che ha esaminato compiutamente i motivi di appello, pervenendo alla conclusione che il mezzo, pur avendo le sostanziali ed apparenti caratteristiche del furgonato, per poter essere omologato come tale, aveva la necessità di subire modifiche strutturali.

Conseguentemente il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese, data la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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