Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13237 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10778/2015 proposto da:

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO

ESPOSITO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRTE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9562/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 16/10/2014, depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF IVA e IRAP per l’anno 2008, ritenendo corretto l’accertamento fondato sugli studi di settore, in mancanza della prova del contribuente degli elementi idonei a contrastarlo.

Nessuna difesa scritta ha depositato Agenzia delle entrate.

La doglianza relativa all’omesso esame della censura svolta in appello in relativamente al deficit di motivazione del provvedimento che non aveva motivato in ordine agli elementi addotti in sede di contraddittorio, promosso in esito alla contestazione fondata sugli studi di settore, è manifestamente fondata.

Ed invero, la CTR si è limitata ad affermare che, in esito al contraddittorio promosso nei confronti del contribuente, la procedura di adesione non era andata a buon fine, aggiungendo che tale esito negativo non aveva precluso al contribuente di esporre le proprie ragioni nel corso del giudizio al fine di dimostrare l’illegittimità dell’accertamento presuntivo.

In tal modo la CTR ha tuttavia tralasciato totalmente di esaminare la censura relativa al difetto di motivazione dell’atto accertativo che, a dire della parte contribuente, aveva omesso di prendere posizione sugli elementi esposti nel corso del contraddittorio e riportati nel ricorso – pagg. 4, 5, 6, 11 e 12.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la semenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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