Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13237 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12102-2016 proposto da:

TRICOM S.R.L., – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore e

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

PERNARELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 921/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO NIANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello principale proposto da Tricom srl ed accoglieva parzialmente quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 133/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva parzialmente accolto il ricorso della Tricom contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA 2006. La CTR osservava in particolare che era infondata l’eccezione, reiterata in appello dalla società contribuente, di invalidità dell’atto impositivo impugnato per carenza motivazionale, anche in considerazione dell’effetto sanante della proposizione del ricorso avverso l’atto medesimo e comunque perchè lo stesso era adeguatamente supportato sul piano argomentativo; rilevava comunque che la pretesa fiscale portata dall’avviso di accertamento de quo era fondata e che la società contribuente non aveva offerto adeguate prove contrarie.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost., poichè la CTR ha omesso di considerare la propria principale argomentazione difensiva concernente la non corretta valutazione da parte dell’Ente impositore degli “sfridi” ossia il calo di peso fisiologicamente derivante dalla tipologia di merce trattata (frutta fresca) ai fini della rideterminazione dei ricavi.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01).

La sentenza impugnata rappresenta un caso paradigmatico di riferibilità di una decisione meritale all’area di applicazione di tale principio di diritto.

Il giudice tributario di appello infatti, pur “apparentemente” prendendo in considerazione la questione di merito principale devolutagli con il gravame ossia la valorizzazione fatta in sede accertativa del calo ponderale della merce trattata dalla Tricom srl, ritenuta eccessiva e quindi fonte di prova presuntiva di ricavi fiscalmente occultati, e le relative controdeduzioni della società verificata, in realtà affastella una serie di argomentazioni apodittiche e nemmeno del tutto connesse tra loro.

Peraltro sfugge la ragione per la quale, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, siasi ritenuta maggiormente congrua la riduzione dei maggiori ricavi accertati del 3%, in luogo di quella del 70% ritenuta dal primo giudice.

In definitiva la CIR non ha dato alcuna effettiva risposta alle allegazioni difensive sul punto decisionale in questione, come riproposte in appello, quali, in osservanza del principio di autosufficienza, specificamente indicate dalla ricorrente nella parte narrativa dell’impugnazione per cassazione.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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