Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13237 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 113/2019 proposto da:

K.A.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Romeo

Giuseppe, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il

16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 16-10-18 e comunicato il 24-10-18 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di K.A.P., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse di natura privata la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dai figli di una vicina di casa, alla quale egli aveva tirato un sasso perchè aveva offeso la memoria della sua defunta madre. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato:” 1. Violazione di legge e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e quindi per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 9 ed dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato ai fini di comparare adeguatamente l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica della (OMISSIS) al fine della concessione, quantomeno, della protezione umanitaria”. Il ricorrente, dopo aver premesso che il Tribunale non ha espresso un giudizio di non credibilità della sua vicenda personale, da ritenersi perciò attendibile, lamenta l’assenza di effettiva valutazione, da parte dei Giudici di merito, del bilanciamento tra la sua integrazione sociale, acquisita in Italia, e la situazione oggettiva del Paese di origine, caratterizzata da povertà radicale per carenza di beni di prima necessità, da instabilità e da grave compromissione di libertà e diritti fondamentali, compreso quello alla salute. Rimarca che la motivazione del decreto impugnato è meramente apparente, per avere il Tribunale argomentato il rigetto mediante clausole di stile, senza tenere conto della provenienza del richiedente da una zona di forte instabilità socio-politica, ove perdura la violazione di diritti umani fondamentali, nonchè senza considerare la perdita drammatica di tutti i suoi parenti, della sua minore età quando ha affrontato il viaggio e della sua piena integrazione nel Paese di accoglienza. Inoltre il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha richiamato in maniera distorta la pronuncia di questa Corte n. 2861/2018, solo al fine di confutare la certificazione medica prodotta attestante le gravi lesioni riportate a seguito della prigionia in Libia, quale ulteriore riscontro della sua storia.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

2.2. Ciò posto, il ricorrente, nel censurare sub specie del vizio di violazione di legge la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni generiche, con riferimento alla situazione del suo Paese, che assume non adeguatamente valutata, e prive di concreti riferimenti alla sua personale condizione, anche riguardo al livello di integrazione in Italia, che assume essere sussistente senza altro precisare, mentre dal decreto impugnato non risulta che abbia svolto attività lavorative.

Il ricorrente invoca, in buona sostanza, una rivalutazione dei fatti storici, senza esprimere specifiche critiche al percorso argomentativo del Tribunale, che ha esaminato i fatti allegati a supporto della richiesta di protezione umanitaria, anche in ordine al percorso di integrazione (frequenza di corsi di lingua italiana e varie attività nel centro di accoglienza) ed alla situazione della (OMISSIS), ed ha ritenuto, con motivazione adeguata (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014), insussistente ogni profilo di vulnerabilità, prendendo in esame anche la situazione sanitaria (epidemia di Ebola debellata nel 2014).

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018) e la censura si risolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito.

3. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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