Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13237 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 16/06/2011), n.13237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20709/2009 proposto da:

W.G. (c.f. (OMISSIS)) in proprio e nella qualità

di genitore dei minori W.S. e WA.GA.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GONZAGA 37, presso

l’avvocato SALVATORE BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI FRANCESCO Olindo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZIONE

CIVILE PER I MINORENNI;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositato il

17/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Palermo, il cittadino (OMISSIS) W. G. ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Palermo di essere autorizzato a permanere in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, al fine di potere vivere con i figli minori, da sempre residenti in Italia.

Con decreto dell’1.09.2009, il Tribunale per i minorenni ha respinto l’istanza e W.G. ha impugnato il provvedimento con reclamo alla Corte d’Appello di Palermo – Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia – che con decreto del 23.07 – 17.08-2009 ne ha disposto il rigetto.

Contro il provvedimento ricorre per Cassazione W.G. con – 3&&I, quattro motivi.

Non ha presentato difese il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.

Il PG. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

La Corte del merito ha ritenuto che la condanna dell’istante per il reato di commercio di prodotti contraffatti fosse ostativa al rilascio dell’autorizzazione richiesta, delineandone negativamente la personalità, e che, postulando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, i gravi motivi connessi allo stesso sviluppo psico-fisico dei minori stessi, occorresse accertare una condizione di assoluta e comprovata emergenza, ovvero circostanze contingenti ed eccezionali atte a porre in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore che richiedano la presenza del genitore nel territorio dello Stato per fronteggiarle, non ravvisabili in situazioni aventi carattere di normalità e tendenziale stabilita, quali l’allontanamento del familiare del minore o l’integrazione di quest’ultimo nel tessuto sociale.

Richiamate anche le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno del decreto impugnato, il ricorrente sostiene che il suo allontanamento comporterebbe la rottura dell’unità familiare, evento da aversi per eccezionale, in quanto tale da porre sempre in serio pericolo lo sviluppo normale dal punto di vista fisico e psichico dei figli minori, ben integrati nel tessuto sociale nazionale in quanto scolarizzati, e, col primo e secondo motivo, deduce sia violazione degli artt. 112, 115 e 191 c.p.c. che vizio di motivazione, per dolersi dell’omessa ammissione di c.t.u., pur chiesta, necessaria alla verifica del grave pregiudizio che il suo allontanamento avrebbe comportato per i figli minori. Il conclusivo quesito di diritto è inerente alla questione.

Il terzo motivo ribadisce il vizio di motivazione in ordine alla puntuale doverosa verifica della condizione dei minori, radicati in territorio italiano ove sono nati e cresciuti. Il complesso conclusivo quesito di diritto chiede se l’autorizzazione di cui si discute presupponga l’accertamento concreto del grave pregiudizio per la prole.

Il quarto motivo rappresenta ancora vizio di motivazione sulla necessaria verifica dei gravi motivi.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” (CASS: S:U: n. 21799/2010).

L’enunciato impone al giudice del merito indagine scrupolosa e concreta circa la sussistenza dei gravi motivi, che nel caso in esame risulta omessa dalla Corte del merito la cui decisione, affidata ad astratta affermazione di principio, non è sorretta dal vaglio critico di acquisizioni istruttorie nè rende conto del rifiuto di ammissione della c.t.u. chiesta dal ricorrente ai fini della puntuale verifica del prospettato disagio dei minori.

Ne discende la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che provvederà alle opportune acquisizioni istruttorie attenendosi al richiamato principio, nonchè al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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