Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13236 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5247-2005 proposto da:

AUTOSPORT SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

Liquidatore pro tempore G.A., elettivamente domiciliato in

ROKA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO

CESARE ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALUMBI RENATO;

– ricorrente –

contro

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, C.NE CLODIA 165, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI

SILVANA, rappresentato e difeso dall’avvocato JACCHIA GIORDANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1393/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CARELLO Cesare Romano, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato PALUMBI Renato, difensore della ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata L.C. conveniva davanti al Tribunale di Bologna Autosport srl per sentirla condannare alla restituzione della propria autovettura Maserati, che la convenuta rifiutava di restituire senza il richiesto pagamento della somma di L. 5.852.609 portata dalla fattura n. (OMISSIS).

Con successivo atto l’Autosport intimava il pagamento della somma di cui alla fattura.

Le due cause venivano riunite.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza 12.3.2001, accoglieva la domanda del L. e rigettava quella dell’Autosport che condannava alla restituzione della vettura ed alle spese.

Proponeva appello l’Autosport, resisteva il L. e la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1393/04 rigettava l’appello con condanna alle spese, osservando che l’Autosport aveva sostituito la cinghia ai Km 30.000 sebbene la casa prevedesse detto intervento ai 60.000; in occasione del tagliando dei 60.000 Km aveva sostituito solo il tendicinghia; il tagliando è limitato all’esecuzione delle attività indicate dalla casa. La cinghia si era rotta solo dopo Km 7000 dal tagliandole ciò lasciava presumere la necessità della sua sostituzione in occasione di tale controllo.

Ricorre Autosport in liquidazione con unico articolato motivo, illustrato da memoria, resiste il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.. La Corte bolognese ha creato il postulato:

data la rottura di un pezzo si ha la prova dell’omesso impiego di diligenza nel controllo di quel pezzo.

Autosport è adempiente e la sentenza ha omesso di valutare la deposizione del teste G.A., indotto da controparte.

Anche la motivazione in ordine alla ctu è contraddittoria.

La generica censura, sviluppando congiuntamente pretesi vizi di motivazione e violazioni di legge senza riportare nè la deposizione indicata nè la richiamata ctu, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede, contrapponendo una propria interpretazione rispetto ad una motivazione sintetica ma essenziale che resiste alle critiche formulate.

La sentenza, invero, riferendosi alla ctu, ha dedotto che le direttive generali della casa erano nel senso di sostituire la cinghia di distribuzione ogni Km. 60.000, si che la sostituzione dopo Km. 30.000 non era prevista, anche se molti provvedevano alla sostituzione anche prima dei Km. 60.000.

Ciò aveva fatto la stessa Autosport in occasione del tagliando ai Km. 30.000.

La medesima diligenza avrebbe dovuto adoperare in occasione del tagliando successivo, specie sapendo che le cinghie in quel periodo presentavano problemi.

Era certo che la cinghia si era rotta dopo solo Km. 7000 dal tagliando nel quale era prevista la sua sostituzione, non eseguita in mancanza di un controllo maggiormente accurato.

Di tale omissione la ditta doveva rispondere, specie in considerazione dell’assolutamente costo marginale dell’intervento.

Questa essendo la ratio decidendi della sentenza, le odierne censure sono inidonee, donde il rigetto del ricorso e la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1400 di cui 1200 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

 

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