Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13236 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13236 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 16425-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1060

contro

GOLIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI
GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e difende giusta

Data pubblicazione: 28/05/2013

delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3057/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 3574/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NOBILE;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per
l’estinzione del giudizio.

udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO

R.G. 16425/2008
FATTO E DIRITTO

PIA

Con sentenza del 21-4-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Benevento rigettava la domanda proposta da Nicola Golia nei confronti della

apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 17-102002/31-12-2002, con le pronunce consequenziali.
Il Golia proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata 1’11-6-2007, in
accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
de quo, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato
dal 17-10-2002, e condannava la società a riammettere in servizio il Golia e a
psagargli il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 24-32003, oltre accessori.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei
motivi.
Il Golia ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 14-10-2008.
Il Collegio ha quindi autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di

legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Roma 21 marzo 2013

saranno definite in coerenza con il presente verbale.

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