Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13236 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10772-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 25/10/2013, depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ufficio ritenendo la nullità della cartella notificata a M.N. relativa ad IVA per l’anno 2005 per effetto della violazione dei principi espressi DALLA L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2 che impongono la comunicazione del previo avviso bonario in caso di irrogazione di sanzioni.

L’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è manifestamente fondato, essendo ferma la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che, rispetto alle cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la previa comunicazione dell’avviso bonario è condizione di validità della cartella unicamente per le ipotesi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e sugli importi reclamati dall’Ufficio – Cass. n. 8342/2012, Cass. n. 15584/2014; Cass. n. 12023/2015, quest’ultima con specifico riferimento alle sanzioni -. Peraltro, i superiori principi non sono incrinati dalla recente Cass. n. 21586/2015 che non ha riguardato l’ipotesi di cartelle emesse ai sensi del ricordato art. 36 bis.

In conclusione, la CIR non si è uniformata ai superiori principi. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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