Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13236 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12720/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via San Tommaso

D’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Mossucca Filomena, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Lonardo

Virgilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver abbandonato il suo Paese poichè, orfano e convivente con la zia, era entrato in conflitto con la stessa che voleva cacciarlo di casa, sicchè anche per migliorare la sua situazione economica era espatriato.

Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo che dal racconto reso dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio non risultasse persecuzione nè pericolo di grave danno in caso di rimpatrio e non concorrente alcuna condizione di vulnerabilità.

Avverso il decreto reso dal Tribunale il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal B. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce motivazione apparente poichè la motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lucano ha erroneamente ritenuto che il suo espatrio era correlato a ragioni di tipo economico.

La censura appare inammissibile poichè generica in quanto si compendia nell’apodittica contestazione del decisum sul punto reso dal Collegio lucano, limitandosi a ribadire che dal suo narrato apparivano diverse cause di disagio che, comunque, lo indussero a ricercare all’estero migliori condizioni di vita. Tuttavia tale risulta esser anche la conclusione a cui è giunto il Tribunale, sicchè l’argomento critico svolto appare confermare la fondatezza della statuizione adottata e, non già, la contraddice.

Inoltre – ciò assume dirimente rilievo in relazione alla censua mossa – la motivazione esposta all’evidenza non presenta alcuna contraddizione che ne infici l’intellegibilità al punto tale da ridurla a mera apparenza posto che – come attestato dallo stesso ricorrente – la contestazione s’incentra sulla valutazione delle dichiarazioni da lui rese.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta la violazione di una congerie di norme sia portate in Convenzioni internazionali che in decreti legislativi che nella Costituzione, poichè il Tribunale non ha riconosciuto il diritto a godere della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile poichè aspecifica, in quanto viene meramente contestato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione a tutte le ipotesi disciplinate, senza anche lo svolgimento di argomentazione critica alcuna.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omesso esame di elementi rilevanti all’uopo, in quanto il Tribunale potentino ha giustificato il rigetto anche della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla scorta dell’argomentazione esposta per rigettare le altre forme di protezione richieste e senza considerare i diritti fondamentali che più ineriscono alla sfera personale, quali la salute e l’alimentazione, che in caso di suo rimpatrio rischiano d’esser gravemente compromessi.

La censura mossa appare generica in quanto si compendia nella mera contestazione del decisum adottato sul punto dal Collegio lucano sulla base di asserzioni apodittiche senza l’indicazione di un’effettiva condizione di vulnerabilità non considerata dal Tribunale.

Difatti il Collegio lucano ha osservato come, in forza degli elementi offerti in causa dal ricorrente, non era possibile riscontrare la concorrenza di alcuna condizione di vulnerabilità e ciò anche in forza dell’esame della sua specifica situazione sulla base delle sue dichiarazioni circa le ragioni dell’espatrio non fondate su condizione di estrema indigenza o salute – la perdita di forza nel braccio fratturato nella lite con i cugini e postumo asserito ma non confortato da alcuna certificazione medica, come sottolinea il Tribunale – o situazione di violenza, bensì su mere aspettative di miglioramento della propria condizione economica.

Di conseguenza le critiche portate con il ricorso si configurano siccome generiche poichè astratte e non correlate alla motivazione esposta nel decreto impugnato. Stante che l’Amministrazione resistente non s’è regolarmente costituita in giudizio nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quatersi dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13. comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA