Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13235 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23157/2018 proposto da:

E.O.D., rappresentato e difeso dall’avv. Maria

Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Verona Sezione di Padova;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 7/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 1/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.O.D., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova e avverso il decreto n. 3211/2018 del Tribunale di Venezia, depositato in data 7 giugno 2018 e in pari data comunicato, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A fondamento della proposta domanda, il ricorrente aveva dedotto di aver lasciato il suo Paese perchè temeva di essere ucciso, in quanto aveva denunciato al consiglio degli anziani del villaggio la vendita illegale di alcuni terreni della comunità; il predetto aveva pure riferito che, durante l’adunanza della comunità, si era verificato uno scontro tra fazioni contrapposte, nel corso del quale erano decedute due delle persone da lui accusate della vendita illecita/e che era stato, quindi, indicato quale responsabile della loro morte dai familiari delle stesse, appartenenti alla setta degli (OMISSIS).

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La Commissione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – assenza/errata motivazione circa un presupposto della persecuzione (confraternita degli (OMISSIS))”.

Con tale mezzo il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento ai motivi di persecuzione sarebbe del tutto errata e mancherebbe l’esposizione di fatto e di diritto al riguardo; inoltre, sarebbe del tutto carente ed errata la motivazione del detto provvedimento in relazione alla ritenuta sua non credibilità.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. b) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS)) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

4. I motivi, da trattare unitariamente, perchè strettamente connessi, devono essere disattesi per le ragioni che seguono.

4.1. Le doglianze proposte con il primo motivo, attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla ritenuta non credibilità del ricorrente, vanno disattese.

Anzitutto si osserva che, a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 25/09/2018 n. 22598). Nella specie, tuttavia il decreto impugnato è, in relazione alla ritenuta non credibilità del ricorrente, motivato, e la motivazione non è assolutamente apparente nè contraddittoria; inoltre, va evidenziato che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ben individuato i motivi che, secondo quanto da quest’ultimo indicato, lo avrebbero indotto a lasciare il suo Paese (v. decreto p. 2 e p. 7).

Deve poi evidenziarsi che lo stabilire se una persona sia credibile o meno costituisce apprezzamento di fatto e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità.

Con riferimento specifico alla protezione internazionale, questa Corte ha già avuto modo di precisare condivisibilmente che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., ord., 5/02/2019, n. 3340, v. anche Cass., ord., 7/08/2019, n. 21142).

Nella specie, in sostanza, il ricorrente censura, inammissibilmente, la valutazione delle sue dichiarazioni e della documentazione prodotta operata dal Tribunale, il quale ha ampiamente motivato in tema di non credibilità della detta parte (v. p. 6 e 7 del decreto impugnato).

4.2. Vanno rigettate le doglianze relative alla lamentata inosservanza, da parte del primo Giudice, del principio di cooperazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., ord., 19/02/2019, n. 4892). Questa Corte ha pure condivisibilmente precisato che “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15794).

Va pure evidenziato che questa Corte ha altresì affermato che “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord., 30/10/2018, n. 27503) e nella specie, con accertamento in fatto, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente sono poco credibili e che la predetta parte non ha specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda, motivando al riguardo.

Stante la ritenuta non credibilità del suo racconto, non rileva che il ricorrente lamenti che il Giudice del merito non abbia individuato il suo persecutore nella setta degli (OMISSIS), a cui appartengono i familiari delle persone da lui denunciate e morte durante l’adunanza della comunità, e che deduca, altresì, di non poter avvalersi della protezione dello Stato in quanto, a suo avviso, l’elite della società (OMISSIS) (tra cui magistrati, polizia e uomini politici) apparterebbe a tale setta.

4.3. A quanto precede va aggiunto che, citando fonti internazionali attendibili e sufficientemente aggiornate (v. p. 9 del decreto impugnato), il Tribunale ha pure accertato in fatto che, nella specifica zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), non si è in presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati, e ha ritenuto che non è ravviabile una minaccia individualizzata a danno del ricorrente nella situazione sussistente nel Paese di origine.

4.4. Parimenti da disattendere sono le doglianze relative al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

A tale proposito il ricorrente sostiene che la sua vulnerabilità sarebbe “determinata dalla persecuzione per opera della setta degli (OMISSIS), i cui membri minacciano la (sua) vita… per aver denunciato il loro malaffare” nonchè “per il rischio dell’instabilità che vive la zona di provenienza a causa dei gruppi armati per la liberazione del (OMISSIS) dallo sfruttamento selvaggio delle risorse petrolifere ad opera delle multinazionali”, evidenziando che la protezione umanitaria, a suo avviso, va riconosciuta “tutte le volte in cui vi sia una situazione di insicurezza, anche temporanea, del Paese o della zona di provenienza del ricorrente”.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe neppure proceduto ad un vaglio comparativo tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ne abbia determinato la partenza, così da accertare la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento.

Tali censure sono inammissibili in quanto con le stesse il ricorrente, sia con riferimento alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia in relazione alla situazione del suo Paese, tende ad una rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Tribunale che ha escluso, con adeguata motivazione, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva e oggettiva, evidenziandosi che il fattore dell’integrazione sociale è recessivo, qualora difetti, come nel caso all’esame la vulnerabilità, come affermato da questa Corte proprio con la sentenza 23/02/2018, n. 4455, richiamata dallo stesso ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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