Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13235 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12698/2019 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via San Tommaso

D’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Mossucca Filomena, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Lonardo

Virgilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.K. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè aveva rifiutato il pressante invito da parte di un suo amico di entrar a far parte della setta, della quale l’amico era adepto, e così d’essere stato fatto oggetto di aggressione con il coltello rimanendo ferito.

Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo, non sussistente persecuzione tutelabile ai fini della protezione internazionale e nemmeno configurabile pericolo di grave danno; non concorrente alcuna condizione di vulnerabilità risultando l’espatrio, in effetti, fondato su ragioni di ordine economico.

Avverso il decreto reso dal Tribunale lucano, l’ A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ A. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce motivazione apparente poichè la motivazione portata nel decreto impugnato è affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lucano ha erroneamente ritenuto che il suo narrato non era credibile.

La censura appare inammissibile poichè assolutamente generica in quanto si compendia nell’apodittica contestazione del decisum, sul punto reso dal Collegio lucano, limitandosi ad affermare la credibilità del suo narrato senza in effetti confrontarsi con la puntuale motivazione illustrata dal Tribunale a sostegno della sua statuizione in punto non credibilità.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta la violazione di una congerie di norme sia portate in Convenzioni internazionali che in decreti legislativi che nella Costituzione, poichè il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto a godere della protezione sussidiaria.

La censura è inammissibile poichè generica, in quanto viene meramente contestato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione a tutte le ipotesi disciplinate senza anche lo svolgimento di argomentazione critica alcuna.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omesso esame di elementi rilevanti all’uopo, in quanto il Tribunale potentino ha giustificato il rigetto anche della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla scorta dell’argomentazione esposta per rigettare le altre forme di protezione richieste e senza considerare i diritti fondamentali che più ineriscono alla sfera personale, quali la salute e l’alimentazione, che in caso di rimpatrio rischiano d’esser gravemente compromessi.

La censura mossa appare generica in quanto si compendia nella mera contestazione del decisum adottato sul punto dal Collegio lucano sulla base di asserzioni apodittiche senza l’indicazione di un’effettiva condizione di vulnerabilità non considerata dal Tribunale.

Difatti il Collegio lucano ha osservato come, in forza degli elementi offerti in causa dal ricorrente, non era possibile riscontrare la concorrenza di alcuna condizione di vulnerabilità e ciò anche in forza della specifica posizione del richiedente asilo, desunta dalle sue dichiarazioni circa le ragioni dell’espatrio non fondate su ragioni di salute o miseria, non altrimenti superabile, o situazione di violenza bensì sulla mera aspettativa di miglioramento economico della propria condizione.

Di conseguenza le critiche portate con il ricorso si configurano siccome generiche poichè astratte e non correlate alla motivazione portata sul decreto impugnato. Stante che l’Amministrazione resistente non s’è regolarmente costituita in giudizio nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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