Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13234 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10628-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

OLIVER B SRL, DACAR AIRCRAFT SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 203/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 6/11/2013, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione dell’imposta di registro sulla compravendita di un centro sportivo per l’anno 2007 notificato alla società Oliver B s.r.l.

(acquirente dalla Dacar Aircraft s.r.l.) che non hanno depositato difese scritte in questa fase.

Il primo motivo è manifestamente infondato rinvenendosi, sia pure in forma succinta, la motivazione della decisione fondata sull’illegittimità dell’accertamento relativo al valore dei fabbricati ceduti per la mancata indicazione di elementi specifici sui quali fondare la determinazione del valore.

Il secondo motivo è manifestamente inammissibile prospettando una violazione di legge che non trova riscontro nella motivazione ed invece sollecitando a questa Corte una rivisitazione di atti e fatti che avrebbero richiesto la proposizione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorso va quindi rigettato.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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