Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13234 del 17/05/2021
Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4000/2019 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in Roma Via S Tommaso
D’Aquino 83 presso lo studio dell’avvocato Mossucca Filomena, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di Lonardo Virgilio;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il
12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.E. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè aveva denunziato e fatto arrestare persona che aveva usurpato il terreno da lui coltivato; tuttavia l’usurpatore era stato immediatamente scarcerato e quindi aveva cominciato a minacciarlo.
Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo; non concorrente in (OMISSIS) situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e non concorrente alcuna condizione di vulnerabilità.
Avverso il decreto reso dal Tribunale l’ A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni non s’è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dall’ A. risulta inammissibile per difetto di prova dell’intervenuta notifica del ricorso all’Amministrazione resistente.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lucano ha erroneamente ritenuto che egli abbia fornito versioni differenti del suo racconto, mentre in realtà erano un’unica versione risultato della sommatoria di più cause di disagio. Con la seconda doglianza l’ A. lamenta la violazione delle norme in tema di protezione sussidiaria.
Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omesso esame di elementi rilevanti all’uopo.
Deve, tuttavia, la Corte rilevare in limine come non risulti in atti prova che il ricorso sia stato notificato all’Amministrazione degli Interni resistente.
Difatti dall’originale del ricorso, dimesso in atti dal ricorrente, appare che sia stata avviata la procedura di notifica mediante posta elettronica, ma non risulta allegata nè l’attestazione d’invio e nemmeno quella di ricevuta – Cass. sez. 1 n. 29266/20, Cass. sez. L n. 17577/20 – della comunicazione.
Di conseguenza, in difetto di prova della notificazione del ricorso nei termini ed essendo l’Amministrazione resistente rimasta intimata – Cass. sez. 3 n. 27480/18 -, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Stante che l’Amministrazione è rimasta intimata nulla s’ha da provvedere circa le spese di lite di questo giudizio.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021