Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13233 del 27/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13233
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10587-2015 proposto da;
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BRUVIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,
presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO, giusta
procura speciale ai margini del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10611/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARA
REGIONALE di NAPOLI del 23/04/2014, depositata i105/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Oreste Cantino difensore del controricorrente si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla BRU.VIN. srl. quanto alla pretesa relativa all’anno 2009, dichiarando cessata la materia del contendere quanto all’anno 2008.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la società intimata. La società intimata ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, correlato alla prospettata nullità della sentenza per assenza di motivazione, è manifestamente fondato e assorbe l’esame del secondo. Mancando l’esposizione anche concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione, non è infatti in alcun modo possibile inferire le ragioni che, a fronte delle contestazioni esposte dall’Agenzia ricorrente in appello, ebbero ad indurre la CTR a ritenere rituale la notificazione dell’atto presupposto. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte controricorrente, ed in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzà impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sewsta civile, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016