Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13233 del 27/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10587-2015 proposto da;

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BRUVIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO, giusta

procura speciale ai margini del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10611/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARA

REGIONALE di NAPOLI del 23/04/2014, depositata i105/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Oreste Cantino difensore del controricorrente si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla BRU.VIN. srl. quanto alla pretesa relativa all’anno 2009, dichiarando cessata la materia del contendere quanto all’anno 2008.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la società intimata. La società intimata ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, correlato alla prospettata nullità della sentenza per assenza di motivazione, è manifestamente fondato e assorbe l’esame del secondo. Mancando l’esposizione anche concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione, non è infatti in alcun modo possibile inferire le ragioni che, a fronte delle contestazioni esposte dall’Agenzia ricorrente in appello, ebbero ad indurre la CTR a ritenere rituale la notificazione dell’atto presupposto. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte controricorrente, ed in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenzà impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sewsta civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA