Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13233 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13233

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5125-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SPADARO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIO

FOA’ 49, presso lo studio dell’avvocato NICOLA SEPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO BERNASCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3385/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente C.G. propone ricorso, articolato in unico motivo, per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, avverso la sentenza n. 3385/2015 del 24 luglio 2015 della Corte d’Appello di Napoli, la quale, accogliendo in parte l’appello formulato dal C. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 30 ottobre 2009, dichiarava nulla la deliberazione assembleare del convenuto Condominio di via (OMISSIS). La deliberazione veniva nella specie annullata nella parte in cui il rendiconto approvato poneva a carico del condominio le spese di iscrizione dell’amministratore di condominio ad un’associazione professionale di amministratori condominiali, come nella parte in cui si faceva ricorso al fondo di riserva regolamentare per far fronte a spese legali. La Corte d’Appello valutava allora che l’impugnativa della delibera condominiale era stata accolta solo in parte, essendo state respinte alcune censure del condomino C., e perciò compensava interamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il ricorrente nel suo motivo di ricorso deduce che sarebbe stata conforme a diritto la compensazione di solo 1/3 delle spese di lite, in quanto la censura disattesa (in ordine alla riapprovazione dei lavori) era marginale e meno importante rispetto ai motivi di impugnativa della delibera accolti dalla Corte d’Appello.

Il Condominio di via (OMISSIS), resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Nel presente giudizio, iniziato con citazione del 6 novembre 2006, è applicabile la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, (operante per i procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), secondo cui la compensazione delle spese è consentita sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”.

Ora, per costante orientamento di questa Corte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca o parziale e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).

Non è dunque sindacabile in sede di legittimità la statuizione della sentenza d’appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, provveda all’accoglimento parziale della domanda proposta, articolata in più capi, dei quali alcuni accolti ed altri rigettati, e, nello statuire nuovamente sulle spese, provveda alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca e perciò compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore del controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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