Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13233 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3660/2019 proposto da:

G.D.J., elettivamente domiciliato in Roma Via San

Tommaso D’Aquino 83, presso lo studio dell’avvocato Mossucca

Filomena, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di

Lonardo Virgilio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 da Dott. GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D.J. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Potenza avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè era stato fatto prigioniero dai terroristi di (OMISSIS) e quando era riuscito a fuggire fu aiutato ad espatriare.

Il Tribunale lucano ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo e non concorrente alcuna delle condizioni previste dalla normativa in tema di riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso il decreto reso dal Tribunale il G. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni non s’è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal G. risulta inammissibile per difetto di prova dell’intervenuta notifica del ricorso all’Amministrazione resistente.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio lucano non ha valutato nella sua interezza il racconto da lui reso circa le ragioni dell’espatrio e nemmeno la situazione di violenza indiscriminata esistente nella zona della (OMISSIS) di sua residenza.

Con la seconda doglianza il G. lamenta la violazione delle norme in tema di protezione sussidiaria.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omesso esame di elementi rilevanti all’uopo.

Deve, tuttavia, la Corte rilevare in limine come non risulta in atti prova che il ricorso sia stato notificato all’Amministrazione degli Interni resistente.

Difatti dall’originale del ricorso, dimesso dal ricorrente, risulta come sia stata avviata la procedura per la notifica mediante posta elettronica, ma non risulta allegata nè l’attestazione d’invio e nemmeno quella di ricevuta – Cass. sez. 1 n. 29266/20, Cass. sez. L n. 17577/20 – della comunicazione.

Di conseguenza, in difetto di prova dell’eseguita notificazione del ricorso nei termini ed essendo l’Amministrazione resistente rimasta intimata – Cass. sez. 3 n. 27480/18 – va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Stante che l’Amministrazione è rimasta intimata nulla s’ha da provvedere circa le spese di lite di questo giudizio.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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