Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13233 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. e G.G., rappresentati e difesi

dall’avv. BRIGUGLIO Letterio ed elett.te dom.ti presso il suo studio

in Messina, Via Maddalena n. 24;

– ricorrenti –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA “AMICI”, in persona del liquidatore dott.ssa

C.R., rappresentata e difesa dall’avv. MARTELLA Silvano

ed elett.te dom.ta in Roma, Via Bocca di Leone n. 79, presso lo

studio dell’avv. Curzio Cigala;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco in carica

Dott. N.C., rappresentato e difeso dall’avv. Corrado

Rosina ed elett.te dom.to presso il suo recapito professionale in

Roma, Piazza S. Giovanni di Dio n. 10 (studio avv.ti Grazioli e

Menicucci);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 205/05

depositata il 1 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

marzo 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la controricorrente cooperativa “Amici” l’avv. Silvano

MARTELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17 febbraio 1994 la sig.ra N.M. convenne in giudizio il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la cooperativa edilizia “Amici” per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita della proprietà di un suolo occupato dalla cooperativa per la costruzione di 16 alloggi popolari. Dedusse che l’occupazione e il conseguente procedimento ablatorio erano stati posti in essere in carenza di potere della pubblica amministrazione a causa della mancata indicazione dei termini di inizio e fine lavori e per l’espropriazione; in subordine chiese determinarsi la giusta indennità di espropriazione.

Il Comune resistette, la cooperativa rimase contumace.

L’adito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza non definitiva del 27 dicembre 2001, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dal Comune, accertò essersi verificata un’occupazione usurpativa e, conseguentemente, dichiarò il diritto dell’attrice al risarcimento del danno, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.

La cooperativa “Amici” propose appello davanti alla Corte di Messina.

Anche il Comune, nel costituirsi, chiese la riforma della sentenza.

Per la parte avversa si costituì la sig.ra G.G. – figlia ed erede della sig.ra N. – che chiese disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di suo fratello, nonchè coerede, sig. S.G.. La Corte provvide in conformità e la cooperativa eseguì.

All’esito del giudizio la Corte accolse il gravame e rigettò la domanda. Ritenne in particolare:

– l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di G. S., al quale invece era stata ritualmente e tempestivamente notificata copia della citazione introduttiva del giudizio di gravame con allegata copia dell’ordinanza della Corte che disponeva l’integrazione del contraddittorio e fissava l’udienza in prosecuzione;

– l’infondatezza, altresì, dell’eccezione di difetto d’interesse ad impugnare della cooperativa, la quale invece era interessata al giudizio dato che il Tribunale non aveva affatto negato la sua responsabilità ed affermato la responsabilità esclusiva del Comune, ma aveva lasciato aperta e impregiudicata la questione del soggetto responsabile dei danni subiti dall’attrice; onde non poteva neppure dirsi formato il giudicato nei confronti del Comune, che efficacemente aveva aderito all’appello della cooperativa;

l’insussistenza degli estremi dell’occupazione usurpativa, attesa la persistente efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, implicata dalla delibera del Consiglio comunale 1 febbraio 1986 di approvazione della localizzazione del programma edilizio, alla data del completamento dei lavori: infatti non il mancato rispetto del termine stabilito per l’inizio di questi ultimi – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – bensì il solo mancato rispetto dei termini finali comporta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità;

onde il Tribunale non avrebbe dovuto disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nè ritenere perfezionata, nella specie, un caso di occupazione usurpativa, dato che vi era stata una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che il decreto di esproprio era stato tempestivamente emesso il 10 ottobre 1993, a soli pochi mesi dalla data – 30 marzo 1993 – del decreto con cui era stata disposta l’occupazione d’urgenza del suolo per cinque anni; anzi, non poteva parlarsi neppure di occupazione appropriativa, con la conseguenza che l’unico diritto spettante alla parte attrice era l’indennità di espropriazione, la cui richiesta, tuttavia, pur formulata, subordinatamente, davanti al Tribunale, non era stata riproposta in grado di appello e dunque non andava presa in considerazione.

I sigg. G. e G.S. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi, cui gli intimati hanno resistito con separati controricorsi. I ricorrenti e la cooperativa hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 102, 125, 163, 164 e 331 c.p.c., si ripropone l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario sig. G.S.. Si deduce l’inesistenza dell’atto d’integrazione, consistito nella semplice notifica di una fotocopia dell’atto di citazione in appello nei confronti della sig.ra N. con allegata copia dell’ordinanza che disponeva l’integrazione, mentre invece avrebbe dovuto essere notificato un vero e proprio atto di citazione, secondo i dettami dell’art. 163 c.p.c., con il quale il destinatario veniva citato in giudizio.

1.1. – Il motivo è infondato.

L’art. 331 c.p.c., non disciplina la forma dell’atto d’integrazione del contraddittorio. Ciò che conta, pertanto, ai fini della validità di esso, è la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell’impugnazione e di difendersi costituendosi in giudizio per l’udienza stabilita: il che sicuramente è consentito dalla notifica di copia dell’atto d’impugnazione accompagnata dal provvedimento del giudice che dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del destinatario e fissa la nuova udienza.

Del resto nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si sottolinea la necessità che l’atto d’integrazione del contraddittorio contenga l’esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l’atto d’impugnazione (Cass. 6550/2002, 3533/1983), la notifica di copia dell’atto di appello è stata talvolta ritenuta semmai non necessaria (Cass. 2103/1993, 908/1966), ma mai insufficiente.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c., si insiste nell’eccezione di difetto d’interesse della cooperatuiva ad appellare, dato che essa era stata scagionata dal Tribunale, il quale aveva preso in considerazione soltanto il comportamento illecito del Comune.

2.1. – Il motivo è infondato.

Se è vero che il Tribunale ha rivolto la propria attenzione, nella sentenza non definitiva, esclusivamente al Comune e al suo comportamento, non può tuttavia dirsi che avesse escluso qualsiasi responsabilità della cooperativa, convenuta in giudizio come responsabile in solido. Vero è, invece, come ritenuto dai giudici di appello, che sulla questione della responsabilità della cooperativa il Tribunale non si era pronunziato, nè affermativamente nè negativamente. Sicchè, in relazione a un eventuale successivo scioglimento della riserva in senso affermativo, sussisteva l’interesse della cooperativa ad impugnare.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 101, 292 e 343 c.p.c., si deduce la violazione del contraddittorio nei confronti di G.S., cui non era stato notificato l’appello incidentale del Comune, contenuto nella comparsa di risposta a lui non nota perchè era rimasto contumace.

3.1 – Il motivo è fondato.

Anche sull’appello incidentale adesivo del Comune avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio a seguito dell’ordinanza del giudice. Non essendo ciò avvenuto, quell’appello andava dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

4. – Segue a questo punto, nell’ordine logico-giuridico, l’esame del settimo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione di giurisdizione sotto il profilo che la Corte d’appello, dopo aver affermato che il Tribunale non avrebbe dovuto disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare essa stessa il difetto di giurisdizione, senza entrare nel merito della causa.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Sulla questione di giurisdizione, infatti, si era formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione dell’espressa statuizione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado. Dunque la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare – e comunque non ha dichiarato – il difetto di giurisdizione dell’a.g.o..

5. – Segue nell’ordine logico l’esame del quinto motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione degli artt. 324 e 325 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, art. 1, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, si lamenta che la Corte d’appello abbia rimesso in discussione la statuizione del Tribunale di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonostante quella statuizione fosse ormai coperta da giudicato interno. Il Tribunale, infatti, aveva statuito l’inefficacia per due distinte ragioni, fra loro autonome, e cioè sia perchè erano scaduti i termini indicati nella delibera amministrativa, sia perchè erano comunque scaduti i termini previsti dalla legge regionale sopra richiamata, secondo la quale i lavori dovevano essere iniziati entro tre anni dalla data di approvazione del progetto pena appunto l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità – mentre nella specie il decreto di occupazione e l’immissione in possesso erano sopraggiunti sette anni dopo.

5.1. – Il motivo è fondato, trovando pieno riscontro – in punto di fatto – nella lettura degli atti processuali e – in punto di diritto – nella costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, alla cassazione della decisione stessa (e pluribus, Cass. 389/2007, 20118/2006, 5493/2001).

La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto dichiarare inammissibile l’appello della cooperativa nella parte in cui censurava inadeguatamente la statuizione di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

6. – L’accoglimento della censura appena esaminata comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, con i quali si censura il merito della decisione della Corte d’appello sull’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (quarto motivo) e la conseguente statuizione relativa alla domanda subordinata di indennità di espropriazione (sesto motivo).

7. – In accoglimento del terzo e quinto motivo di ricorso l’impugnata sentenza di secondo grado va pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. parte, perchè il processo non poteva essere proseguito in grado di appello (salva restando, dunque, la sentenza di primo grado).

La peculiarità delle ragioni della decisione giustificano la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di secondo grado e di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate fra le parti le spese dei giudizi di secondo grado e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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