Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20863/2018 proposto da:

K.E., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Verona Sezione Padova;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 1/10/2019 dal Cons. Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.E., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova e avverso il decreto n. 2730/2018 del Tribunale di Venezia, depositato il 24 maggio 2018 e in pari data comunicato, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

La Commissione intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

1.1. L’attestazione di conformità del difensore, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9-bis, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, della copia analogica del decreto impugnato, predisposto in originale telematico, è priva di sottoscrizione autografa, essendo stata autenticata dal difensore mediante firma digitale, e, poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale (Cass., ord., 29/11/2017, n. 28473 e Cass., sez. un., 25/03/019, n. 8312).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, hanno precisato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrent), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi idonee ad impedire la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non avendo la P.A. svolto attività difensiva in questa sede e non avendo il ricorrente proceduto al deposito di rituale asseverazione di conformità entro l’adunanza in camera di consiglio.

1.2. A quanto precede va aggiunto che non risulta neppure attestata la conformità della copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC senza che sia peraltro stata attestata la conformità agli originali della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna depositati in copia analogica, ribadendosi che, nella specie, la P.A. non ha svolto attività difensiva e il ricorrente non ha depositato le asseverazioni, del difensore, di conformità agli originali delle copie analogiche dei predetti atti sino all’adunanza in camera di consiglio.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24/09/2018, n. 2243 hanno, tra l’altro, affermato che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p. e. c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile” (v. sentenza citata, in motivazione).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3. Non vi è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno si è costituto, oltre i termini di legge per il controricorso, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione (non tenutasi, poichè la controversia è stata decisa in adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.), mentre l’altra parte destinataria della notifica del ricorso è rimasta intimata.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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