Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10065-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO CONSALVO CORDUAS,

BRUNO CIMADOMO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9085/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di NAPOLI del 26/09/2014, depositata il 17/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’ufficio confermando l’illegittimità della cartella notificata a S. A.L. sul rilievo che la stessa era priva di adeguata motivazione.

Deduce l’Agenzia la piena conformità della cartella al modello ministeriale approvato e la conseguente violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, commi 2 e 2 bis, aggiungendo che dall’esame complessivo della cartella si evinceva con chiarezza la causale delle somme richieste, derivanti dal mancato pagamento della seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva sugli immobili derivante dalla rivalutazione dei terreni operata ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 relativa alla perizia del 15.5.2003.

La parte intimata ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

La dedotta inammissibilità del ricorso non coglie nel segno.

E’ vero che questa Corte a Sezioni unite ha anche recentemente ribadito che in tema di contenzioso tributario il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito – cfr. Cass. 23575/2015 -.

Ma è evidente che tale esigenza si attenua quando l’atto al quale si riferisce il ricorrente risulta specificamente esaminato dal giudice di merito, sia di primo – pag.2 cpv sent. impugnata- che di secondo grado – pag. 22^cpv della pane dedicata ai motivi della decisione-.

Circostanza che risulta per tabulas dalla lettura della sentenza della CTR, nella quale risulta specificamente esaminato il contenuto della cartella.

Orbene, chiarito ancora in via preliminare che il ricorso presenta i requisiti di specificità processualmente richiesti, la censura è inammissibile in quanto non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione di legge rispetto a quelle prospettate dalla parte ricorrente. La CTR si è infatti limitata a ritenere insufficiente la motivazione della pretesa fondata sull’indicazione generica di un credito per due annualità. Ora, l’Agenzia ha lamentato il mancato esame di una parte del contenuto della cartella che il giudice di appello avrebbe tralasciato di considerare- e segnatamente di alcune parti della cartella nelle quali il riferimento generico al credito preteso per gli anni 2004/2005 al quale fa riferimento la cm andava completato con il riferimento al contenuto specifico della pretesa-

che avrebbe però imposto la prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mai invece in questa sede contestato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4000,00 per compensi Euro 100,00 per esborsi, oltre 15 % dei compensi per spese generali ed oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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