Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13232

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4164-2016 proposto da:

G.G., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO

PETRAGLIA, rappresentati e difesi dagli avvocati ZINA SCOTTI,

LUCIANO NOCE;

– ricorrenti –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MILLE

34 C/O IST E MONTALE, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

MANCUSO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti G.G. e S.A. impugnano, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 770/2015 del 25 novembre 2015 della Corte d’Appello di Salerno, che ha accolto l’appello principale degli stessi G.G. e S.A., come anche l’appello incidentale di A.M., erede di C.M., e così riformato la sentenza n. 1134/2007 del 30 novembre 2007 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarando la risoluzione per inadempimento di G.G. e S.A. del contratto per notaio T. del 28 dicembre 2004. Con tale contratto C.M., proprietaria di immobile sito in (OMISSIS), già condotto in locazione dal 2003 da G.G., aveva poi ceduto a G.G. e S.A. diritti pari a porzione della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, ed a porzione della piena proprietà dell’immobile stesso, in cambio dell’obbligo di assistenza morale e del pagamento di una rendita di Euro 550,00. La C., con citazione del 22 maggio 2005, aveva dedotto che G.G. e S.A., dopo aver più volte insistito durante il periodo della locazione per convincerla a cedere loro l’appartamento in cambio di una rendita e di assistenza morale, e dopo averle fatto continue visite e doni di varia natura, si erano però presto resi inadempienti all’obbligo di assistenza morale assunto col contratto del dicembre 2004, non facendosi più vedere, mostrando indifferenza nei suoi riguardi ed essendosi limitati nel maggio 2005 al solo invio della somma di Euro 550,00 con vaglia postale.

La Corte d’Appello di Salerno negava la qualificazione del contratto del 28 dicembre 2004 in termini di atto di liberalità (essendo previsto come corrispettivo della cessione dei diritti di proprietà immobiliare il pagamento di una rendita e l’assistenza morale alla C.); definiva lo stesso come contratto atipico, che contemplava sia un obbligo di dare (la rendita vitalizia con cadenza mensile) che un obbligo di fare (l’assistenza morale della beneficiaria); riteneva, poi, il contratto valido sotto il profilo della causa, come anche escludeva l’annullabilità di esso per dolo. La Corte di Salerno, censurata, quindi, l’erroneità della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’annullamento del contratto del dicembre 2004 anche per inadempimento, precisava che l’obbligazione di assistenza non era accessoria all’obbligazione di pagamento della rendita (la quale, del resto, coincideva pressochè con l’importo del canone di locazione dapprima versato dal G.), quanto obbligo qualificante della corrispettività del negozio. Sicchè sarebbe spettato a G.G. e S.A. dare prova di aver regolarmente adempiuto all’obbligo di assistenza morale, laddove gli stessi pure nell’atto di appello avevano ammesso la mancata frequentazione con la C., a causa di diverbi e malintesi, nonchè del carattere puntiglioso della stessa C.. La violazione dell’obbligo di assistenza, a dire della Corte d’Appello, era dimostrata altresì dalla prova testimoniale e della allegate lettere inviate al G..

A.M. si difende con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso di G.G. e S.A. deduce omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d’Appello avrebbe utilizzato, per pervenire alla sua decisione di risoluzione per inadempimento, le stesse ragioni, peraltro inadeguate, che il Tribunale aveva invece espresso per affermare la nullità o annullabilità del contratto.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1371, 1453, 1455 e 1878 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. Si contesta la qualificazione di contratto atipico prescelta dalla Corte d’Appello; si ricorda come il contratto fosse stato intitolato “costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso”; si critica il rilievo decisivo attribuito alla prestazione di assistenza morale nonchè l’eccessiva estensione attribuita a tale obbligo; si censura l’omessa verifica della gravità, ovvero della non scarsa importanza, dell’inadempimento; si richiamano “tutte le ricevute versate in atti dal G., debitamente controfirmate dalla C., a riprova dell’esatto adempimento e degli incontri con quest’ultima; si sostiene che sia chi agisce per ottenere la risoluzione per inadempimento a dover provare l’inadempimento stesso.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 6 – 3, 06/07/2015, n. 13928). La censura contenuta nel primo motivo di ricorso non si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, ma lamenta la difettosa valutazione delle risultanze probatorie, che la Corte d’Appello ha tratto dalla decisione di primo grado, nonostante avesse riformato la sentenza del Tribunale.

D’altro canto, il giudice d’appello, che reputi infondate le domande principali di nullità o annullabilità di un contratto, invece accolte dal giudice di primo grado, e però accolga la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento del contratto stesso, che sia stata riproposta in sede di gravame, ben può utilizzare gli stessi atti e fatti che hanno formato oggetto della decisione appellata per dar riposta alle questioni riproposte nel giudizio di impugnazione, pur attribuendo agli stessi una diversa rilevanza e qualificazione rispetto a quelle espresse dal giudice di primo grado, così come può riformare la decisione impugnata, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello di Salerno ha correttamente qualificato come atipico il contratto del 28 dicembre 2004, avuto riguardo in particolare all’art. 2 di esso, avendo per oggetto la cessione di quote di piena proprietà o di nuda proprietà di un immobile dietro corrispettivo costituito in parte dalla prestazione mensile di una somma di danaro (Euro 550,00) ed in parte dalla prestazione di “assistenza morale” per la durata della vita della beneficiaria C.M., e dunque comportante per i cessionari sia un obbligo di dare che un obbligo di fare. Nel procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di merito non è, del resto, vincolato dal “nomen iuris” che ad esso abbiano attribuito le parti, dovendo, iuttosto, ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all’effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss. L’indubbio rilievo causale che le prestazioni assistenziali rivestivano nel programma obbligatorio convenuto tra le parti, quale autonomo e concorrente corrispettivo del trasferimento delle quote dell’immobile rispetto all’altro obbligo consistente nella semplice dazione periodica di denaro, è stato oggetto della compiuta attività di interpretazione e qualificazione del contratto espletata dalla Corte di Salerno, attività che si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, sindacabile nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica ex artt. 1362 e ss. c.c. o dell’omesso esame di fatto storico decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.c. comma 1, n. 5, sicchè non rileva la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dai ricorrenti e quella accolta nella sentenza impugnata. Avendo la Corte d’Appello operato la qualificazione del contratto del 28 dicembre 2004 come negozio atipico, ad esso non sono applicabili le norme della rendita vitalizia disciplinata dal codice civile che siano incompatibili con le evidenziate peculiarità della sua causa concreta. Non è applicabile, in particolare, l’art. 1878 c.c., il quale – negando ingresso al generale rimedio risolutorio in caso di mancato pagamento di rate o di rendite scadute – esprime una “ratio” non riferibile ad un negozio atipico, quale quello in esame, che riveli anche autonomi obblighi di assistenza, in parte non fungibili e basati sullo “intuitus personae”, di tal che la mancata esecuzione di tali obblighi, anche per un breve periodo (come, nella specie, accertato dalla Corte d’Appello e sostanzialmente anche ammesso dagli obbligati nell’atto di appello), rende, piuttosto, applicabile la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c. (Cass. Sez. U, 18/08/1990, n. 8432; Cass. Sez. 2, 30/01/1992, n. 1019; Cass. Sez. 1, 09/10/1996, n. 8825; Cass. Sez. 2, 29/05/2000, n. 7033).

E’ poi certo, per il costante orientamento in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione espresso da questa Corte a far tempo da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, che, ove il beneficiario di siffatte prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Parimenti soltanto da ribadire è che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. Sez. 3, 30/03/2015, n. 6401).

Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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