Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18038/2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV

Maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo

rappresenta e difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Salerno Sez. Campobasso;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da C.S. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” sia nella forma della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere rimasto coinvolto nelle aggressioni fra fazioni nel corso della guerra civile del 2011 e di essere ricercato per le violenze commesse. Ma ha riferito di essere partito anche perchè aveva avuto una relazione con la moglie del suo datore di lavoro, il quale lo aveva minacciato di morte.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che dalla narrazione non emergono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto l’allontanamento non era dovuto a situazioni di persecuzione. Il tribunale non riteneva sussistere neppure i presupposti della protezione sussidiaria, anche per l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata in (OMISSIS) per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9,14 e art. 27, comma 1 bis del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e stante l’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata stante l’omessa attività istruttoria.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e terzo motivo, trattandosi di violazione di legge che rileva perchè il tribunale ha violato l’obbligo di acquisire anche d’ufficio informazioni, sulla base di fonti accreditate, della situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, venendo meno al suo dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 11101/19).

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Campobasso, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo e il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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