Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13232 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 22919 dell’anno 2005 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco p.t. Elett. dom.to in

Palermo, Piazza Marina, n. 39, presso l’Avvocatura Comunale;

rappresentato e difeso dall’Avv. BOSCO Calogero giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bruno

Buozzi, n. 49, nello studio dell’Avv. Marcello Grotta; rappresentato

e difeso dall’Avv. Eroico Cadelo, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 317,

depositata il 21 marzo 2005;

sentita la relazione all’udienza del 2 marzo 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o, in subordine, per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2002 il Comune di Palermo conveniva davanti alla Corte di appello di Palermo l’Arch. Z.G., impugnando il lodo emesso il 2-23 ottobre 2001, con cui detto ente territoriale era stato condannato al pagamento della somma di L. 466.182.609, oltre interessi, in favore del professionista, a titolo di compenso per l’attività svolta a seguito di incarico conferito giusta Delib. G.M. 13 agosto 1986, n. 2197 – di progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativa a interventi edilizi su trenta alloggi.

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte adita rigettava l’impugnazione, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.

Per quanto qui maggiormente interessa, veniva giudicava infondata la questione inerente all’illegittimità della condanna, nei confronti del Comune, al pagamento di somme eccedenti l’impegno di spesa assunto.

La tesi sostenuta dall’ente territoriale, fondata, per l’appunto, sui limiti derivanti dalla previsione di spesa indicata nella delibera concernente l’affidamento dell’incarico per la progettazione, veniva disattesa, affermandosi l’inidoneità delle carenze o irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla previsione della spesa ad incidere sui diritti acquisiti dal professionista in forza del contratto. Veniva quindi ritenuto assorbito il quarto motivo, inerente alla capienza della spesa.

Si affermava, infine, l’inammissibilità del motivo, con il quale si denunciava l’erroneità della condanna al pagamento dell’IVA nei confronti di un soggetto in grado di detrarre l’imposta, difettando l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato.

L’impugnazione, pertanto, veniva rigettata, con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.

1.2 – Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Palermo, con unico e complesso motivo, cui lo Z. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Il Comune di Palermo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 393 del 1934, art. 284, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, evidentemente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1 – Viene premesso che, in esecuzione della citata Delib. 13 agosto 1986, n. 2197, agli architetti G. e Z. era stato affidato l’incarico concernente la progettazione esecutiva di una serie di interventi edilizi ( (OMISSIS)).

Era stato, quindi, sottoscritto il relativo disciplinare d’incarico, a fronte del quale era previsto un impegno di spesa, per il pagamento delle competenze tecniche, pari a complessive L. 111.429.000. Mentre il progetto relativo all’intervento concernente il (OMISSIS) era stato consegnato, senza rilievi, nei termini pattuiti, tanto che erano stati emessi i relativi mandati di pagamento, l’esecuzione degli altri elaborati aveva subito varie vicissitudini, tanto che i progetti erano stati più volte restituiti ai professionisti con richiesta di rielaborazione, finchè, con Delib. 30 dicembre 1998, n. 1369, era stata disposta la revoca dell’incarico, con successiva restituzione degli elaborati (relativi all’intervento di (OMISSIS)) pervenuti dopo la revoca stessa. L’arch. Z., richiesto di specificare le proprie spettanze, aveva attivato, ai sensi dell’art. 11 del disciplinare d’incarico, il giudizio arbitrale. Il Collegio arbitrale aveva, fra l’altro, accolto la richiesta di determinazione del compenso sulla base delle tariffe professionali.

2.2 – La Corte di appello di Palermo, in relazione all’eccezione del Comune fondata sui limiti derivanti dagli impegni di spesa regolarmente assunti in merito alla progettazione in esame, ha richiamato il principio, già precedentemente affermato in giurisprudenza, secondo cui “non refluiscono sul diritto al compenso del professionista, le eventuali carenze irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla previsione della relativa spesa e dei mezzi per fronteggiarla, attesane la inidoneità ad incidere negativamente sui diritti acquisiti dal privato in forza del contratto”.

2.3 – L’ente ricorrente, premesso che i vincoli di finanza pubblica escludono la possibilità di operare senza il preventivo impegno di spesa assunto con apposita deliberazione, richiama il più recente orientamento di legittimità, secondo cui deve escludersi la riferibilità ai Comuni di debiti per prestazioni professionali in assenza (o, per quanto qui interessa, in misura eccedente i limiti) della deliberazione autorizzativa della spesa.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, (Cass., 10 giugno 2005, n. 12195), con riferimento all’ipotesi regolata dall’art. 284 del R.D. n. 383 del 1934, hanno evidenziato come, in virtù di tale disposizione, le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi che importino spese, debbono indicare l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte. Il successivo art. 288 dello stesso R.D. statuisce la nullità delle deliberazioni “prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge”. Dal combinato disposto dei due precetti discende che le deliberazioni – che importino spese e non indichino l’ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte – sono nulle perchè adottate in violazione di legge, stante il carattere tassativo della prima disposizione, la cui ratio non può essere riduttivamente individuata soltanto in un’esigenza di contabilità pubblica.

Se è vero, infatti, che la norma ha di mira la regolarità e il buon andamento finanziario delle amministrazioni locali, è vero del pari che questi obiettivi sono perseguiti in funzione dell’interesse pubblico all’equilibrio economico, e quindi al buon andamento, di dette amministrazioni, in un quadro di certezza e di trasparenza che ha fondamento costituzionale (art. 97).

Del resto, si tratta di un principio generale che si è perpetuato nell’ordinamento degli enti locali territoriali, com’è dimostrato dal fatto che anche la L. 8 giugno 1990, n. 142, recante l’ordinamento delle autonomie locali, stabilisce nell’art. 55, comma 5, che “gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario”, aggiungendo subito dopo che “senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto” (cfr., in proposito Cass., 28 giugno 2005, n. 13831, pronuncia, simmetrica rispetto alla citata 12195 del 2005).

L’inosservanza delle suindicate prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneità a costituire titolo per il compenso.

2.4 – Tale indirizzo, ormai consolidato (Cass., 28 febbraio 2006, n. 2814; Cass. 26 maggio 2006, n. 12636; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966;

Cass., 2 luglio 2008, n. 18144; Cass. 18 novembre 2008, n. 27406;

Cass., 28 dicembre 2010, n. 26202), non risulta evidentemente rispettato nella sentenza impugnata, non potendosi dubitare che l’impegno di spesa non solo funge da condizione di validità dell’incarico professionale (nel senso che la sua carenza inficia l’intero rapporto), ma anche, come nella fattispecie in esame, come limite quantitativo per quelle competenze richieste in misura eccedente alle previsioni già espressamente indicate, e, del resto, ben note al professionista. Il quale, nel caso in questione, non solo era in grado di valutare e rispettare tale parametro sia al momento dell’accettazione dell’incarico che durante la sua esecuzione, ma di certo non poteva eluderlo ricorrendo alle tariffe professionali all’esito della revoca dell’incarico stesso.

Nè, del resto, possono prendersi in considerazione, come sembra suggerirsi nel controricorso, a fronte di una specifica indicazione dell’impegno di spesa per la progettazione in esame, le diverse previsioni, distintamente indicate, inerenti alle somme da impiegare per la successiva realizzazione delle opere da progettare.

2.5 – La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, applicherà il principio di diritto sopra enunciato, provvedendo, altresì, in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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