Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13231 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13231 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 16054-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

961

RUSSO MARCO;
– intima° –

avverso la sentenza n. 3058/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/05/2013

di NAPOLI, depositata il 11/06/2007 r.g.n. 3638/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

LUIGI;

i

R.G. 16054/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3058 del 2007 la Corte di Appello di Napoli, in riforma
,

della pronuncia del Tribunale di Benevento, dichiarava la nullità del termine

Italiane, ex art. 25 del ccril del 2001, per il periodo 1-6-2001/31-8-2001, con la
conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1-6-2001, e
condannava la società a riammettere in servizio il Rubbo e a pagargli, a titolo
di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni maturate dalla
notifica del ricorso di primo grado fino alla riammissione, oltre rivalutazione e
interessi.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
Il Rubbo è rimasto intimato.
Da ultimo la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede
sindacale concluso tra le parti in data 9-10-2008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
1

apposto al contratto di lavoro concluso tra Marco Rubbo e la s.p.a. Poste

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in

decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. -t…A,
Roma 14 marzo 2013

f-,e,c. 4

4te4g.

_

cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della

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