Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13231 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11526/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LEADER PESCA SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6582/V1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del LAZIO, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Leader pesca s.r.l. di cartella di pagamento, portante I.V.A. ed I.R.E.S. dichiarate e non versate per l’anno 2009, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che non potesse trovare ingresso in secondo grado la documentazione che la parte non aveva prodotto in primo gradi, malgrado a ciò comandata da un ordine del giudice e che, in ogni caso, non risultava provata la notificazione dell’avviso bonario.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dell’esame del primo e del terzo.

Con tale mezzo la ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, art. 2967 c.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto la cartella nulla per essere carente la prova della notificazione dell’avviso bonario, mentre detta comunicazione, nella specie, non era necessaria trattandosi pacificamente di imposte dichiarate e solo parzialmente versate.

Per costante giurisprudenza di questa Corte “l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non comporta, nell’ipotesi di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, la nullità della cartella e, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, in tema di riscossione delle imposte, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nel casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativa; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in rutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (ex multis, di recente, Sentenza n. 8342/2012;

n. 15584/2014).

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi per cui, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, se ne impone la cassazione con rinvio al Giudice di merito che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento alte spese processuali alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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