Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13231 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.25/05/2017), n. 13231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9852-2016 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso lo studio dell’Avvocato UGO ARCURI, rappresentato
e difeso dall’Avvocato M.F.;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
nonchè contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il
03/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. M.F. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e dell’art. 702 – bis c.p.c., avverso il decreto con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, aveva liquidato in favore dello stesso, quale difensore di L.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di Euro 463,50, oltre accessori di legge, in relazione al procedimento per separazione consensuale recante il n. 24/2001 R.G.A.C., definito con decreto di omologazione;
che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 3 marzo 2016, ha rigettato l’opposizione, rilevando che le ragioni addotte dall’opponente a sostegno della proposta opposizione non sono condivisibili, non essendo stato dimostrato che l’incarico svolto abbia presentato aspetti di particolare complessità, e sottolineando anzi che la natura della causa, la durata, la qualità e la quantità dell’attività professionale espletata dal predetto difensore nel procedimento summenzionato, avuto riguardo all’esito consensuale della vicenda processuale, fanno ritenere che l’importo liquidato a titolo di compensi sia congruo;
che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria l’Avv. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 aprile 2016, sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è inammissibile l’unico motivo di cui si compone il ricorso (violazione e/o errata interpretazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in combinato disposto con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130), perchè la dedotta violazione della inderogabilità delle tariffe forense è fatta dipendere da una nuova valutazione, nel merito, delle attività prestate dal professionista e delle prove a tal fine fornite, con particolare riferimento al mutamento del titolo della separazione (da giudiziale a consensuale) ed al fatto che la difesa non si sarebbe esaurita in una mera assistenza alle udienze;
che sotto questo profilo, il motivo – che neppure deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che omette di specificamente indicare gli atti su cui il ricorso si fonda – si risolve in una generica richiesta con cui vengono sottoposti alla Corte profili relativi alla ricostruzione dell’attività professionale svolta dall’Avv. M., che sono insindacabili in sede di legittimità;
che il ricorso è dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017