Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13231 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 24866 dell’anno 2005 proposto da:

DEL MEDICO DI GIOVINA GIULIANA DEL MEDICO & C SAS,

elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Mercede, n. 52, nello studio dell’Avv.

MENEGHINI Claudio, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv.

Gianluca Clary, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA IBERPROTEIN S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Mazzini, n. 27, nello studio dell’Avv. SPERATI Alessandro, che la

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Roberto Ridolfi, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 1098,

depositata il 2 dicembre 2004;

sentita la relazione all’udienza del 2 marzo 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l’Avv. Menghini, che ha chiesto

l’accoglimento de ricorso;

Sentito per la controricorrente l’Avv. Raffaele Sperati, munito di

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Presidente della Corte di appello di Bari, con decreto in data 17 settembre 2002, accogliendo il ricorso presentato dalla S.L. Iberprotein, dichiarava efficace nel territorio della Repubblica Italiana il lodo pronunciato in Londra il 4 aprile 2002 dalla Grain &

Feed Trade Association nei confronti della predetta ricorrente e della S.a.s. Del Medico di Giovina Giuliana Del Medico.

Avverso tale decreto quest’ultima proponeva opposizione, deducendo dapprima l’invalidità della clausola compromissoria – inserita nelle condizioni generali del contratto, concluso mediante formulario GAFTA – in quanto non conforme alle previsioni dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e, comunque, mai approvata, aggiungendo di non essere mai stata posta in grado di difendersi in sede arbitrale.

Solo successivamente, all’udienza del 20 maggio 2003, l’opponente deduceva che il contratto cui la clausola compromissoria accedeva in realtà non sì era mai concluso.

Instauratosi il contraddittorio, la società Iberprotein contestava la fondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto.

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari rigettava l’opposizione, rilevando, in primo luogo, che il contratto, come emergeva dalla documentazione acquisita, si era validamente concluso mediante formulario GAFTA e osservando, quindi, che la clausola compromissoria era valida, e doveva validamente intendersi approvata in quanto contenuta nelle condizioni generali di contratto che, in base alla disposizione contenuta nell’art. 833 c.p.c., la parte avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza.

Veniva altresì affermato che, sulla base del formulario adottato, il contratto doveva considerarsi stipulato secondo la legge inglese, che, come emergeva dal lodo, prevede che la clausola arbitrale debba intendersi approvata, in quanto contenuta nel formulario stesso. Si aggiungeva che dal lodo emergeva l’esistenza di un carteggio fra un avvocato officiato dall’opponente e il collegio arbitrale, ragion per cui doveva inferirsi che la prima fosse a conoscenza dell’instaurazione del procedimento arbitrale e fosse stata posta in grado di esercitare il diritto di difesa. In definitiva, si osservava che non ricorreva alcuna delle condizioni ostative, così come previste dall’art. 840 c.p.c., all’efficacia del lodo in Italia.

Per la cassazione di tale decisione la s.a.s Del Medico propone ricorso, affidato a due motivi. La Iberprotein resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente (d’ora in poi, per brevità, Del Medico) deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri in connessione con l’art. 840 c.p.c., n. 1. Si sostiene che la clausola arbitrale sulla quale il lodo si fonda non soddisferebbe i requisiti richiesti da detta normativa, in quanto, essendo previsto che essa sia contenuta in un contratto concluso per iscritto fra le parti, non sarebbe a tal fine sufficiente il mero richiamo alle condizioni generali di contratto che tale clausola prevedono, essendo necessario quanto meno un riferimento all’accettazione espressa delle condizioni di contratto (nel caso di specie GAFTA 100-125), che detta clausola compromissoria contemplano.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che nella decisione impugnata da un lato si afferma che “secondo la legge inglese la clausola arbitrale deve ritenersi approvata tra le parti e neppure l’opponente sostiene il contrario”, e, dall’altro, in maniera ritenuta contraddittoria, si attribuisce all’opponente “una strategia difensiva basata sul disconoscimento della clausola arbitrale”.

2.2 – Entrambi i motivi, che, per la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

2.3 – Deve in primo luogo evidenziarsi come la decisione impugnata abbia in maniera adeguata richiamato e valutato la disposizione contenuta nell’art. 833 c.p.c., introdotto con la L. n. 5 gennaio 1994, n. 25, che, anche ad avviso della migliore dottrina, ha riproposto una disciplina già desumibile da una corretta lettura della convenzione di New York. Ed invero il richiamato art. 833 c.p.c., al secondo comma, dispone: “E’ valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza”. Tale disposizione si colloca nel solco di un’evoluzione intesa a superare, nel settore del commercio internazionale, difficoltà di ordine formalistico, indicando, nell’ambito di un evidente favor per l’arbitrato internazionale, una chiara scelta per la c.d. relatio imperfecta, nell’ambito del contrasto in precedenza delineatosi in merito al riferimento per relatìonem alla clausola compromissoria.

Come è stato già puntualizzato da questa Corte, tale evoluzione non trova ostacolo nella normativa convenzionale, perchè l’art. 2 della convenzione di New York, 10 giugno 1958, ratificata con L. n. 62 del 1968, nel precisare che “per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi”, offre una definizione così ampia della convenzione scritta, da risultare del tutto compatibile anche con l’ipotesi di rinvio imperfetto in esame (Cass., 16 novembre 2000, n. 14860).

Ne consegue che il richiamo per relationem imperfectam utilizzato dalle parti nel contratto commerciale in questione è idoneo a configurare una valida clausola compromissoria, tanto più che l’ignoranza del contenuto del contratto tipo non risulta neppure dedotta dalla ricorrente.

Benvero, come emerge dalla decisione impugnata, la Del Medico “non ha sostenuto di non conoscere, o di non aver avuto la possibilità di conoscere i formulari GAFTA”, che del resto, secondo una valutazione del giudice del merito non sindacabile in questa sede, avrebbe dovuto in ogni caso conoscere, essendo “operatore commerciale professionale aduso ai rapporti commerciali internazionali dove vigono, per applicazione costante ed uniforme, le regole della Grain And Feed Association GAFTA”.

2.4 – Altro aspetto, che non risulta adeguatamente censurato, e che assume decisiva rilevanza, riguarda l’affermazione, contenuta nell’impugnata decisione, secondo cui, dovendosi il contratto considerare stipulato secondo la legge inglese, la clausola compromissoria, come emerge dal lodo londinese, doveva intendersi, alla stregua di tale normativa, approvata fra le parti. A tale proposito la ricorrente si è limitata ad eccepire che anche lo Stato britannico ha aderito alla Convenzione di New York, ma non ha in alcun modo contraddetto tale ratio decidendi in maniera specifica, sicuramente dotata di autonomia, tanto più che lo stesso art. 5 della convenzione stessa prevede, fra l’altro, che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo possano essere negati quando la “convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa”.

2.5 – Tanto premesso, deve constatarsi come non vi sia alcuna contraddizione fra l’affermazione della conoscenza o della conoscibilità della clausola compromissoria da parte della Del Medico, e l’attribuzione alla medesima di una “strategia difensiva basata sul disconoscimento della clausola arbitrale”, non solo perchè viene in considerazione l’attribuzione di due condotte riferite a momenti diversi ed evidentemente ispirati a finalità diverse. In particolare, la richiamata “strategia difensiva” viene – nell’impugnata decisione – evocata in relazione alla scelta della società Del Medico di non difendersi, sebbene da un carteggio acquisito risultasse che “fosse ben a conoscenza della costituzione del collegio arbitrale”, laddove il termine “disconoscimento” assume un significato ampio e non necessariamente coincidente con la difesa inerente alla mancata accettazione per iscritto della menzionata clausola.

2.6 – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della Del Medico al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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