Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13230 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11051/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

MARIA MANTOVANI giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 257/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M. M. di avviso di accertamento, portante Irpef dell’anno di imposta 2002, a segnino della rettifica dei redditi da partecipazione, conseguente a rettifica dei redditi dichiarati dalla F.lli M. di M.M. & C. s.n.c. (del quale il contribuente era socio), la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente, confermando la decisione di primo grado di rigetto del ricorso. Avverso la sentenza M. M. propone ricorso su tre motivi.

L’Agenzia dell’Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazioni alle parti.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con travolgimento delle sentenze di primo e secondo grado, e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

Attesa la soluzione della presente controversia le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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