Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13230 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13230

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14062-2015 proposto da:

S.M., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO CALABRESI e LAPO

GUADALUPI;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FOGLIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GIRONI;

– controricorrenti e ricorrente incidentale –

Nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

contro

S.M., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO CALABRESI e LAPO

GUADALUPI;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 636/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– D.A. e S.M. convennero in giudizio G.E., chiedendo, previa declaratoria della sussistenza di vizi, la riduzione del prezzo di acquisto di un immobile e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni (poi riducendo la domanda, in sede di precisazione delle conclusioni, al solo profilo risarcitorio);

– il convenuto resistette alla domanda, eccependo la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c.;

– il Tribunale di Firenze accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 34.000,00 a titolo risarcitorio;

– sul gravame proposto dall’ E., la Corte di Appello di Firenze accolse il gravame, dichiarando l’inammissibilità della domanda ex art. 1669 c.c., siccome proposta dagli attori solo con la comparsa conclusionale;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono D.A. e S.M. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso G.E. che propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo con ulteriore memoria;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso principale (col quale si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile per tardività la qualificazione giuridica ex art. 1669 c.c. della domanda di risarcimento danni, nonostante la stessa fosse stata svolta fin dall’atto di citazione del giudizio di primo grado e fosse compito del giudice di qualificare giuridicamente l’azione) è inammissibile, in quanto:

1) l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011);

2) in particolare, l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (Sez. 3, Sentenza n. 14751 del 26/06/2007);

3) nel caso di specie, i ricorrenti non hanno censurato la pronuncia impugnata sul piano motivazionale, bensì dal punto di vista di un’asserita violazione del principio iura novit curia, fermo restando che la motivazione resa sul punto dalla corte gigliata (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata), alla stregua del petitum e della causa petendi sottesi alla domanda attorea, è congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico;

4) una volta qualificata la domanda originaria come diretta a conseguire, oltre alla riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1494 c.c., la corte territoriale è pervenuta alla conclusione che la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale integrasse gli estremi di una mutati() libelli e, come tale, fosse tardiva;

– il secondo motivo di ricorso principale (col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di Appello, una volta ritenuta inammissibile per tardività la qualificazione giuridica ex art. 1669 c.c., pronunciata sulla domanda di risarcimento danni ex art. 1494 c.c.) è manifestamente fondato, in quanto:

1) premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la sua attività difensiva sulle rimanenti, quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve, come nel caso di specie, in una mutatio libelli, l’abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia alla domanda, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo. In tal caso, il giudice deve considerare tutt’ora operante l’originaria domanda contenuta nell’atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate (Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 21/06/1974; conf. Sez. 3, Sentenza n. 1699 del 11/04/1978);

2) alla stregua della considerazione che precede, la corte di merito, una volta dichiarata inammissibile, siccome tardiva, la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., avrebbe dovuto pronunciarsi sulla originaria domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell’art. 1494 c.c.;

– con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di provvedere sulla sua domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate per effetto della sentenza di primo grado;

il motivo è inammissibile, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, il controricorrente ha omesso di trascrivere l’atto di appello nella parte in cui avrebbe proposto la domanda restitutoria in relazione alla quale la corte locale sarebbe incorsa nell’omissione di pronuncia;

PQM

 

rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con riferimento al profilo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese processuali del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento del doppio del contributo da parte del contro ricorrente-ricorrente incidentale.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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