Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13230 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17997/2020 proposto da:

N.J., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Comm Territoriale Riconoscim. Prot. Intern.

Salerno Sez Cb;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da N.J. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito che la sua comunità e quella degli (OMISSIS) erano in lotta per un terreno conteso e gli (OMISSIS) il 16 gennaio 2017 aveva attaccato la loro comunità distruggendo tutto e cacciando gli abitanti della zona; alle prime avvisaglie degli scontri, il ricorrente era fuggito, abbandonando lì la propria famiglia. Riferiva che in caso di rimpatrio non aveva un posto dove andare in (OMISSIS).

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che il ricorrente non fosse credibile e che dalla narrazione non emergevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; anche il timore di non sapere dove recarsi in caso di rimpatrio era fondato esclusivamente su convinzioni personali. Il tribunale non ha, quindi, riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, neppure declinata secondo l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) avendo accertato l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) per l’assenza di conflitti armati. Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e successive modifiche, perchè il tribunale aveva esaminato la situazione generale del paese di provenienza del ricorrente senza citare alcuna fonte informativa; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9,14 e art. 27, comma 1 bis del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter perchè ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’accertamento sulla situazione generale del paese, alla luce di precise fonti informative (rapporto EASO e rapporto ECOI), mentre il ricorrente esprime una censura generica senza proporre neppure fonti alternative.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento, condotto dal tribunale, sulla situazione generale del paese di provenienza, formulato in termini di mero dissenso e in maniera non consentita nel presente giudizio di legittimità. Inoltre, la richiesta di nuova audizione del ricorrente è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20)

Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (nè il ricorso indica quali ulteriori ragioni a sostegno della richiesta di protezione umanitaria sono state allegate in sede di merito).

Il quarto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, 10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bgis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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