Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13230 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.C. (c.f. (OMISSIS)), F.G.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S.

DAMASO 34, presso l’avvocato CAMPONERO FRANCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GENTILE NINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI COMISO (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RANIOLO LINO, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 19-1-1995, BURGIO Costruzioni S.r.l. conveniva il Comune di Comiso davanti al tribunale di Ragusa, per sentirlo condannare alla corresponsione di L. 32.306.904, per interessi legali e di mora, dovuti al ritardo dei pagamenti inerenti ad un contratto di appalto tra le parti, per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione.

Si costituiva il Comune, che chiedeva rigettarsi ogni domanda avversa e instava per la chiamata in garanzia dei signori D.M. e F., direttori dei lavori, perchè si accertasse che il ritardo dei pagamenti era imputabile ad essi.

Si costituivano i predetti, eccependo il proprio difetto di legittimazione e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza 30-8/15-9-2000, condannava il Comune di Comiso al pagamento della somma richiesta, ma rigettava la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo.

Proponeva appello, al riguardo, il Comune, con atto notificato il 21- 12-2000. Si costituivano il D.M. e F., e chiedevano rigettarsi l’appello. Non si costituiva la BURGIO Costruzioni, e se ne dichiarava la contumacia.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 23-1/17-6-2004, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava il ritardo nel pagamento imputabile agli appellati D.M. e F., condannandoli alla corresponsione di interessi legali e moratori nei confronti del Comune.

Ricorrono per cassazione i predetti, sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Comune di Comiso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 23 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, non potendo imputarsi ad essi stessi il ritardo nei pagamenti a favore della BURGIO Costruzioni s.r.l. da parte del Comune. Richiama il Giudice a quo la predetta norma, ove si precisa che il Direttore dei Lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive, l’esecuzione di maggiori opere o varianti, ed afferma che, nella specie, avendo i direttori dei Lavori depositato una perizia di variante con notevole ritardo, essi dovevano considerarsi responsabili del mancato pagamento da parte del Comune. In realtà, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza che appare, al riguardo, ampiamente contraddittoria, ai Direttori dei Lavori competeva predispone la certificazione degli stati di avanzamento dei lavori, in base ai quali il Comune effettuava le relative contabilizzazioni, idonee all’emissione dei mandati di pagamento, e, nella specie, la predetta certificazione era stata tempestivamente trasmessa al Comune.

Erroneamente la Corte di Merito opera un’indebita commistione tra situazioni differenti e con effetti differenti; evidentemente la richiesta di perizia di variante, indirizzata dal Comune agli odierni ricorrenti, non poteva interferire sulla contabilizzazione relativa a lavori già effettuati. Dunque il ritardo nella contabilizzazione stessa non poteva che essere imputabile al Comune. E’ appena il caso di precisare che la norma violata (L.R. n. 21 del 1985, art. 23), appare sostanzialmente estranea alla fattispecie in esame.

Per quanto osservato, va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata.

Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Va rigettato l’appello del Comune di Comiso contro la sentenza del Tribunale di Ragusa nei confronti degli odierni ricorrenti, D. M. e F.; il Comune va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello e del presente, nei confronti dei predetti, stante la sua soccombenza nei loro confronti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Comune di Comiso avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, nei confronti di D.M. e F.; condanna il Comune di Comiso al pagamento, nei confronti dei predetti, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 1800,00 per onorari, Euro 1000,00, per diritti, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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