Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1323 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. II, 22/01/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 22/01/2021), n.1323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21373/2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in VIA G. TOMA N. 45 – LECCE,

presso l’avv. SALVATORE CENTONZE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il

31/05/2019;

udita la relazione della, causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

è stata impugnata da F.M. il Decreto di convalida (del provvedimento di accompagnamento), alla frontiera del Giudice di Pace di Foggia in data 31.5.2019 (R.G. 5788/2019).

Il ricorso, basato su due ordini di motivi e non è resistito dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente, costituitasi innanzi al suddetto Giudice di Pace si opponeva alla convalida richiesta dal Prefetto, che veniva – viceversa – convalidata.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso, lamentando la carenza dei presupposti di legge per disporre l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, parte ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta, ancora, la carenza dei presupposti di legge per disporre l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, parte ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.- Entrambi i motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono del tutto inammissibili.

Innanzitutto parte ricorrente non specifica le ragioni in base alle quali si era opposto innanzi al Giudice di Pace.

La medesima parte non ottempera a quanto dovuto alla stregua del noto principio di autosufficienza del ricorso (ex plurimis: Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008, n. 28547).

In ogni caso nel provvedimento impugnato si evidenzia e specifica che le pretese patologie ripetutamente addotte dal ricorrente comunque “non indicavano la sussistenza del requisito previsto dalla norma (art. 13 cit.) non versando in condizioni di particolare gravità”.

Ebbene il ricorrente non si confronta la ratio di tale accertamento, che – per di più – implica un accertamento in punto di fatto non di pertinenza di questa Corte.

E, nel resto, il ricorrente vorrebbe in tesi far valere un vizio del decreto di espulsione, che non è il provvedimento impugnato è che altresì non è neppure riportato in ricorso.

I motivi ed il ricorso sono, quindi, inammissibili.

3.- Nulla va statuito quanto alte spese stante l’assenza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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