Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1323 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul ricorso proposto da:

Avv. C.A., domiciliato in Roma, Via Cavour n. 96,

rappresentato e difeso da se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

A.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante n. 15/a, presso lo studio

dell’avv. Rosi Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2677/09 del 30

giugno 2009, pubblicata il 9 settembre 2009;

Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. C.A.;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. CARESTIA Antonietta che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 9 settembre 2009, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’avv. C.A. in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta dal locatore C. nei confronti del conduttore A.S..

Propone ricorso per cassazione C.A. con due motivi (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1587 c.c., comma 2).

Resiste con controricorso A.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore ha rilevato che “Il ricorso e’ inammissibile perche’ non vengono sommariamente esposti i fatti della causa, secondo quanto e’ previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale risponde non gia’ ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. SS.UU. 20 febbraio 2003 n. 2602).

In concreto, non e’ precisato l’oggetto del contendere, quale fosse la causa petendi, ne’ l’esito del giudizio di primo grado; si prospettano poi fatti di rilievo penale, senza fornire alcun chiarimento sulla incidenza degli stessi sulla presente causa.

Il ricorso risulta quindi inammissibile”.

Tali valutazioni sono pienamente condivisibili e vanno fatte proprie da questa Corte.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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