Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1323 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
Ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul ricorso proposto da:
Avv. C.A., domiciliato in Roma, Via Cavour n. 96,
rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
A.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante n. 15/a, presso lo studio
dell’avv. Rosi Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2677/09 del 30
giugno 2009, pubblicata il 9 settembre 2009;
Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;
udito l’avv. C.A.;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. CARESTIA Antonietta che ha
concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 9 settembre 2009, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’avv. C.A. in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta dal locatore C. nei confronti del conduttore A.S..
Propone ricorso per cassazione C.A. con due motivi (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1587 c.c., comma 2).
Resiste con controricorso A.S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore ha rilevato che “Il ricorso e’ inammissibile perche’ non vengono sommariamente esposti i fatti della causa, secondo quanto e’ previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale risponde non gia’ ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. SS.UU. 20 febbraio 2003 n. 2602).
In concreto, non e’ precisato l’oggetto del contendere, quale fosse la causa petendi, ne’ l’esito del giudizio di primo grado; si prospettano poi fatti di rilievo penale, senza fornire alcun chiarimento sulla incidenza degli stessi sulla presente causa.
Il ricorso risulta quindi inammissibile”.
Tali valutazioni sono pienamente condivisibili e vanno fatte proprie da questa Corte.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011