Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1323 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 19/01/2018, (ud. 25/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1323

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– A.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (Ctr), che ha parzialmente riformato la sentenza di quella provinciale, interamente sfavorevole per il contribuente in relazione a avvisi di accertamento a mezzo dei quali era stata induttivamente accertato, in conseguenza della omessa presentazione della dichiarazione, il reddito di impresa per gli anni di imposta dal 1998 al 2004;

– per gli anni 1998-2000 era stata inoltre contestata la mancata tenuta della contabilità, con applicazione delle relative sanzioni;

– con la sentenza impugnata la Ctr:

a) ha rigettato l’eccezione con cui il contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza dei primi giudici per difetto di motivazione;

b) ha accolto le deduzioni del contribuente là dove aveva sostenuto che la omissione nella presentazione della dichiarazione era imputabile esclusivamente al professionista al quale si era rivolto per i relativi adempimenti;

c) ha rigettato l’ulteriore ragione di censura del contribuente, là dove costui aveva sostenuto che il Fisco non avrebbe dovuto limitare la rilevanza delle fatture passive rinvenute presso il Commercialista ai fini delle Imposte sul reddito, ma avrebbe dovuto riconoscerne la rilevanza anche ai fini Iva, ammettendo il relativo credito in detrazione;

– in particolare, su questo punto, la Ctr:

c.1) ha ritenuto che il disconoscimento della rilevanza delle fatture passive ai fini Iva derivasse dalla corretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55;

c.2) escludeva che nella norma citata fossero ravvisabili aspetti di illegittimità costituzionale in rapporto alla diversa previsione valevole in materia di imposta sul reddito, nel cui ambito i costi vanno riconosciuti pure in assenza di omessa tenuta della contabilità;

– il ricorso è affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.

Considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente censura la decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Ctr rilevato la nullità della sentenza di primo grado a causa del difetto di motivazione, nullità tempestivamente eccepita con l’impugnazione;

– il motivo denuncia ulteriormente che la Ctr ha rigettato la relativa eccezione sulla base di una motivazione carente;

– il motivo è palesemente inammissibile;

– costituisce principio cardine in tema di impugnazione che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado: il che significa che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, con la conseguenza che, salva l’ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, egli può non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e cosi sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio (Cass. n. 1583/1970);

– è stato anche chiarito che la congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo stesso risolte per decidere la controversia (Cass. n. 2078/1998);

– a tali principi si associa quello che le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito;

– pertanto non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello. (Cass. n. 11537/1996).

– sempre in virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ne deriva ancora che non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello (Cass. n. 17027/2007);

– il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per avere la Ctr ritenuto che l’omessa tenuta della contabilità impedisse la deduzione di imposta ai fini Iva pur avendo il Fisco riconosciuto e utilizzato le stesse fatture in sede Irpef, ammettendo i costi in deduzione;

– il motivo, con una rubrica autonoma, ripropone la medesima questione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo del vizio di motivazione;

– i motivi sono fondati;

– non è tanto il parallelismo, ai fini del riconoscimento di un costo, fra imposte sul reddito e Iva (la cui disciplina impone infatti, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione, una serie di adempimenti formali, la cui omissione rende perfettamente concepibile un diverso comportamento del Fisco nei due diversi ambiti), quanto il fatto, univocamente denunciato con il motivo, che la Ctr ha ravvisato nella norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, un ostacolo insormontabile al riconoscimento della detrazione in ipotesi di omessa tenuta della contabilità, pur avendo il contribuente dedotto il carattere incolpevole della omissione e avendo prodotto le fatture di acquisto;

– la sentenza, infatti, nel momento in cui ha definito la fattispecie sulla base del solo dato normativo derivante dall’art. 55 del decreto Iva, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte formatasi in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 1997;

– in base a tale orientamento, cui si intende dare continuità, è stato riconosciuto il principio che l’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA assolta per rivalsa sugli acquisiti di beni e servizi in quanto l’onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta può essere adempiuto con le modalità previste dall’art. 2724 c.c., e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie, ciò però a condizione che l’impossibilità allegata dal contribuente di provare con i mezzi ordinari l’IVA assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole (Cass. n. 25694/2016; conf. n. 5182/2011; n. 21233/2006);

– diversamente la Ctr ha ritenuto che l’art. 55, del D.P.R. precludesse a priori la detrazione sulle fatture non contabilizzate e, muovendo da tale errata premessa, ha omessa ogni indagine riguardo al fatto se l’impossibilità di provare la detrazione con i mezzi ordinari fosse conseguenza di un comportamento incolpevole, omettendo altresì qualsiasi indagine sull’idoneità della prova offerta dal contribuente in proposito (profilo naturalmente subordinato a quello soggettivo sul carattere incolpevole della impossibilità);

– si tratta di aspetti totalmente trascurati dalla sentenza, che difetta dunque anche di adeguata motivazione;

– in conclusione, inammissibile il primo motivo, l’accoglimento del secondo comporta la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa alla Commissione regionale competente che, in diversa composizione, procederà riesame della vicenda, facendo applicazione dei principi innanzi richiamati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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