Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1323 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26373-2011 proposto da:
S.A. C.P. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’Avvocato ALDO LICCI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2513/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 29/10/2010 R.G.N. 601/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA MARIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza depositata il 29.10.2010, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di S.A. volta ad ottenere gli aumenti in quota fissa sulla pensione in godimento, L. n. 160 del 1975, ex art. 10, commi 3 ss.;
premesso, inoltre, che per la cassazione di tale pronuncia S.A. ha proposto ricorso, al quale ha resistito l’INPS con controricorso;
ritenuto che, nelle more dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e che di tale rinuncia ha preso atto la difesa dell’INPS, che ha dichiarato di non opporsi all’avversa richiesta di compensazione delle spese;
ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. da ult. Cass. n. 3971 del 2015);
valutata la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della mancata opposizione dell’INPS alla richiesta spiegata in tal senso da parte ricorrente;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017