Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13229 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13229 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 16048-2008 proposto da:
CELLESI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013

contro

958

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

sul ricorso 18276-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 28/05/2013

POSTE

ITALIANE

S.P.A.

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
deig. cg in atti;

ricorrmata ifialdwAzad

contro

CELLESI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega
in atti;

cofterorleurAnta al ricorag £alcM04itA2s
avverso la sentenza n.

990/2007 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 22/08/2007 r.g.n. 1611/06;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi.

-ControXiCorkWatmu

R.G. 16048+18276/2008

FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 595 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Chieti,

della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994
come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., per il periodo 2-11-1999/29-22000, e condannava la società a riammettere in servizio la Cellesi e a pagarle le
retribuzioni maturate dalla data della messa in mora fino all’effettivo ripristino.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
La Cellesi si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 22-8-2007, in
parziale accoglimento dell’appello, rigettava la richiesta di risarcimento del
danno, così condannando la società alla sola riammissione in servizio della
lavoratrice.
Per la cassazione di tale sentenza la Cellesi ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La società ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale
con due motivi.
La Cellesi, a sua volta, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale
di controparte.

1

in accoglimento della domanda proposta da Antonella Cellesi nei confronti

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e la società
ha altresì depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 10-3-2009.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

art. 335 c.p.c., entrambi vanno dichiarati inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
2

Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Roma 14 marzo 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

p

kt.,u;

Dott.ssa egizia SCA

4

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