Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13229 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7982-2015 proposto da:

D.L.L., in proprio e quale legale rappresentante della

Il Cacciatore di P.I. & C. s.n.c. e DI.LO.LO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO FIORINI, rappresentati e difesi

dagli avvocati MANUELA PARIS, ROBERTO DE CESARE, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Abruzzo, depositata il 16109/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.L.L., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Il Cacciatore di P.I. & C. s.n.c., e Di.Lo.Lo. ricorrono, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio ed in riforma della prima decisione, ne aveva rigettato il ricorso proposto avverso due cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, per non avere la Commissione Tributaria Regionale, malgrado la specifica eccezione, dichiarato l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, inammissibile perchè tardivo.

La censura è fondata. La controricorrente non ha contestato i dati fattuali, riportati in ricorso, ovvero che la sentenza di primo grado era stata depositata il 4.6.2012 e l’atto di appello inoltrato per la notificazione, con richiesta all’U.N.E.P., 11 13.2.2013.

Ne consegue, in applicazione dell’art. 327 c.p.c., che l’appello, tardivo perchè presentato per la notificazione oltre il termine previsto dalla norma suindicata, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Non può, infatti, aderirsi alla prospettazione difensiva dell’Agenzia delle Entrate per cui l’appello sarebbe tempestivo rientrando la controversia tra quelle definibili D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 convertito con modificazione dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Ed invero, la predetta norma prevede che: Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioini tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizi, con il pagamento delle somme determinate determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono affini sospesi, uno al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entra il 30 settembre 2012.

Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;

e) meritano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell’agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”.

Occorre, dunque, fare riferimento all’ambito della procedura di definizione della lite fiscale pendente di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, disposizione questa cui fa espresso rinvio quella relativa al condono fiscale del D.L. n. 98 del 2011, la quale, in ordine al valore della lite definibile, prevede, alla lett. C, che:

per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importi dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizoi, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Nel caso in esame, le parti danno reciprocamente atto che l’importo delle sanzioni irrogate ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 13, comma 3 non collegate a tributo, è superiore ad Euro 20.000,00.

Conclusivamente il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 4.

Le spese del secondo grado e di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 4.

Condanna l’Agenzia delle Entrare, in persona del Direttore pro tempore, alla refusione in favore dei ricorrenti in solido delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, e di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.800,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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