Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13229 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. I, 16/06/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA ING. VINCENZO TANZARELLA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo STUDIO

LEGALE MANFREDONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE GUIDO

MARIO, giusta procura a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. CESARE 71, presso l’avvocato NANNA VITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PANTALEO VITO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 17-2-1997, l’Impresa Tanzarella s.r.l., conveniva Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni, davanti al Tribunale di Bari per sentirla condannare al pagamento di somme varie a titolo di risarcimento danni, per due sospensioni dei lavori e ritardo del collaudo, in relazione ad un contratto di appalto tra le parti per la costruzione di un cavalcavia.

Si costituiva la società convenuta, che chiedeva rigettarsi ogni domanda avversa.

Veniva disposta ed espletata C.T.U. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 giugno 2000, accoglieva parzialmente la domanda, limitatamente al ritardo del collaudo.

Con citazione notificata in data 20 giugno 2001, l’Impresa Tanzarella proponeva appello. Si costituiva la Rete Ferroviaria Ital S.p.A., avente causa della società convenuta, che chiedeva il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza 21-9-2004, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione l’appellante, sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, l’appellata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’Impresa Tanzarella lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 38 delle Condizioni Generali di Contratto per le Opere Pubbliche, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui essa afferma che l’ordinanza del TAR Puglia con cui era stata disposta la sospensione dell’occupazione d’urgenza di alcuni fondi occorrenti per l’esecuzione dell’opera, integrava una “circostanza speciale”, che consentiva all’Ente di legittimamente ordinare la sospensione dei lavori.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 15057 del 2001), il capitolato, predisposto, come nella specie, da un ente diverso dallo Stato, ha natura contrattuale, e non normativa;

l’interpretazione di esso compete dunque al giudice del merito, ed è incensurabile in questa sede, ove sorretta da una motivazione congrua e non illogica.

La Corte d’Appello ha, nella specie, ricordato che l’iter espropriativo ha uno svolgimento estraneo all’attività delle parti contrattuali, essendo riconducibile ad interventi svolti dal Prefetto, e che, in sede di gravame su provvedimento cautelare assunto dal Tar di Lecce, era stata riconosciuta la legittimità dell’iter precedente all’occupazione d’urgenza.

Precisa ulteriormente il Giudice a quo che la circostanza per la quale l’ordinanza di sospensione sarebbe antecedente di due mesi circa rispetto alla consegna dei lavori, non appare “decisiva”, non essendovi alcun elemento per poter ritenere la conoscenza o la conoscibilità dell’ordinanza da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato, e non potendo comunque tale circostanza modificare la “sostanzialità” della sospensione legittimamente disposta.

Sulla base di tale argomentazione, il Giudice a quo ritiene che la sospensione dovuta all’iter espropriativo costituisca “circostanza speciale” giustificante la sospensione dei lavori.

Con il secondo motivo, l’Impresa Tanzarella lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., là dove la Corte di merito ha giustificato la scelta del giudice di primo grado di compensare per un quinto le spese processuali, ponendo a carico dell’Impresa stessa gli altri quattro quinti, nonostante il parziale accoglimento della domanda. Anche il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 11537/02), in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimesso al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie, il giudice d’appello richiama le argomentazioni di quello di primo grado, e giustifica il regime delle spese processuali, considerando proporzionalmente “maggiore” il rigetto della domanda rispetto al suo accoglimento. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore della rete ferroviaria Ital S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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