Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13228 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 31/05/2010), n.13228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2432-2005 proposto da:

KOLLANT SPA P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ORESTE GIORGI

10, presso lo studio dell’avvocato APPELLA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIVIERO SANDRO,

MARTELLATO LUIGINO MARIA;

– ricorrente –

contro

SVT VENETA TRASFORMATORI SNC P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato APPELLA Antonio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Kollant conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, la Società Veneta Trasformazioni S.T.V. a r.l. chiedendo che venisse accertato che i trasformatori forniti dalla convenuta negli anni (OMISSIS) erano difettosi a causa di errori di fabbricazione e che venisse dichiarato che l’attrice non era tenuta al pagamento della merce delle relative fatture n. (OMISSIS), ed inoltre che venisse condannata la convenuta medesima al risarcimento del danno.

Precisava l’attrice che i trasformatori in questione, montati sull’apparecchio “Fulmineità”, di sua produzione, destinato alla lotta contro gli insetti molesti, avevano determinato una pressochè totale restituzione delle vendite, in quanto si bruciavano dopo poche ore di funzionamento. Si costituiva in giudizio la convenuta riconoscendo che il difetto lamentato sussisteva nei trasformatori venduti nell’anno (OMISSIS), i quali erano stati regolarmente sostituiti, ma contestando le lagnanze relative al prodotto degli anni (OMISSIS) e chiedendo il rigetto della domanda e,in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento delle fatture sopraindicate per un totale di L. 60.213.310.

Prodotti documenti, assunte prove testimoniali, espletata una CTU con relativo supplemento, con sentenza del 12.5.97 il Tribunale adito dichiarava risolto per inadempimento il contratto relativo alle forniture indicate nelle fatture n. (OMISSIS) e condannava la convenuta a rifondere alla Kollant il danno dalla stessa subito che liquidava in complessive L. 82.726.000, le spese processuali e quelle della CTU. Proposto gravame dalla soccombente, con sentenza del 25 febbraio 2004 la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava le domande proposte dalla Kollant che condannava al pagamento in favore della Veneta Trasformatori snc della somma di Euro 31.097,57 (pari a L. 60.213.310) con interessi legali di mora dalla domanda al saldo e con l’ulteriore 5% a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. dalla domanda al 16 dicembre 1990, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado e della CTU. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Kollant spa sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Società Veneta Trasformatori snc.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. in ordine all’assunto della Corte veneta secondo cui incombe sul compratore l’onere di dimostrare l’inadempimento del venditore e la gravità dell’inadempimento.

Alla stregua di Cass. S.U. n. 13533/2001 era onere del convenuto venditore fornire la prova dell’esatto adempimento e non anche della Kollant spa acquirente provare l’inadempimento dell’obbligazione del venditore di fornire la merce esente da vizi ed idonea all’uso convenuto.

Con il secondo mezzo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Rileva parte ricorrente l’erroneità del criterio di comparazione applicato dal giudice “a quo” nel valutare le reciproche inadempienze contrattuali.

Osserva che il criterio di valutazione del danno subito dalla Kollant non era lo strumento utilizzabile al fine di determinare l’importanza dell’inadempimento dovendo invece tenersi conto del dato obiettivo dei resi e prodotti difettosi e delle considerazioni del ctu sul grado di affidabilità dei prodotti.

In sostanza dovendo i beni oggetto di fornitura essere installati in prodotti a larga diffusione, di nuova concezione, il cui impiego comportava anche dei rischi essendo collegati alla rete elettrica, l’inadempimento della SVT aveva di fatto turbato l’equilibrio contrattuale inficiandone la causa e facendo venir meno il comune intento negoziale.

Con il terzo motivo si denunzia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1470 c.c. e carenza assoluta di motivazione.

Il giudice “a quo” non aveva assolutamente valutato che il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo da parte di essa Kollant fosse da considerarsi colpevole. Per contro le emergenze processuali lasciavano chiaramente intendere che quel ritardo fosse assolutamente giustificato in quanto correttamente l’attuale ricorrente aveva sospeso l’adempimento della propria obbligazione presentando i beni venduti dei vizi.

Inoltre non solo la impugnata sentenza era carente di motivazione non avendo valutato il contegno contrattuale di essa Kollant, ma era altresì errata in quanto era stato riconosciuto il maggior danno indipendentemente dalla prova dello stesso che spettava alla S.V.T..

L’esame congiunto dei motivi di ricorso conduce al rigetto dello stesso per le ragioni che qui di seguito vanno brevemente ad esporsi.

Con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità, ha ritenuto la Corte del merito infondate le domande di risoluzione contrattuale e di conseguente risarcimento del danno proposte dalla Kollant in quanto,nel caso di specie, per le forniture oggetto di causa (quelle esclusivamente riferibili agli anni (OMISSIS)) i vizi accertati erano risultati dalla compiuta istruttoria ed in particolare dalle espletate CTU di minima entità si da non configurare un non lieve inadempimento. Pacificamente inquadrata l’azione proposta dall’attuale ricorrente in quella contrattuale ex art. 1490 e segg. c.c., con il conseguente onere della stessa di dimostrare gli eventuali vizi redibitori delle forniture della Veneta Trasformatori, dalla relazione del ctu era emerso che il danno complessivo a tali vizi ricollegabile era quantificabile in 2.663.528 di vecchie Lire nell’ipotesi di sostituzione degli alimentatori avariati con alimentatori SVT e in 3.259.556 nell’ipotesi di sostituzione dei medesimi con alimentatori Fida , con un eventuale danno ulteriore, nella mera ipotesi di inutilizzabilita di tutti gli alimentatori resi e non sostituiti, di appena 7.675.000 di vecchie Lire, che aggiunto al danno calcolato per i pezzi difettosi, avrebbe raggiunto al massimo l’importo di L. 10.934.556. Tal che,a fronte di una commessa di oltre sessanta milioni di vecchie lire (importo questo delle fatture non pagate) l’eventuale inadempimento della Veneta Trasformatori (anche considerando ulteriori ma non provati danni d’immagine) sarebbe risultato notevolmente inferiore all’inadempimento della Kollant, che aveva sospeso il pagamento delle forniture, dovendosi, pertanto, nel giudizio di comparazione, comunque escludere la fondatezza dell’azione di risoluzione proposta dalla stessa a mente dell’art. 1492 c.c., comma 1 (vedi Cass. N. 8481/99).

Nè, avendo l’attuale ricorrente irrevocabilmente con la domanda giudiziale scelto la risoluzione del contratto e non già la riduzione del prezzo, era ovviamente possibile una pronuncia su una domanda non proposta.

Quanto, poi, al contestato riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2 correttamente il giudice d’appello si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale (vedi Cass. n. 58/2004) in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore,del quale, come nella fattispecie, non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell’adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere d’acquisto della moneta,non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all’indisponibilità del credito per effetto dell’inadempimento, dovendosi presumere, in base all'”id quod plerumque accidit” che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della SVT Veneta Trasformatori snc, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00,oltre ad Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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