Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13228 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13228 Anno 2013
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10461-2008 proposto da:
SER.PRO.TEC.

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA AREZZO 38, presso lo studio dell’avvocato
MESSINA MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –

2013
contro

923

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 28/05/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO
LUIGI, giusta delega in atti;

controricorrente

di PALERMO, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 872/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato MATONTI ANTONIO per delega MESSINA
MAURIZIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 878/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, depositato
1’11/5/2001, la società SER.PRO.TEC srl aveva proposto opposizione avverso il
precetto notificatole il 23/4/2001 con il quale l’INPS le aveva intimato il pagamento
di complessive lire 233.195.889 per differenze contributive e somme aggiuntive e ne
aveva chiesto l’annullamento. A sostegno dell’opposizione aveva allegato di avere
estinto il debito mediante il condono del 29/5/1997, pagando i contributi, decurtati

L’INPS, costituitosi, aveva dedotto l’infondatezza dell’opposizione e ne aveva
chiesto il rigetto.
Il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 5169/2001, resa 1’11/12/2001, ha
respinto l’opposizione.
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che la domanda di condono, cui aveva fatto
riferimento la società opponente, concerneva omissioni contributive per gli anni 1994
e 1996 e, dunque, diverse da quelle oggetto del precetto relative all’anno 1995 e che
alcuna compensazione poteva eccepire la società il cui diritto agli sgravi non era
ancora certo essendo oggetto di altro giudizio ancora pendente.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la società SER.PRO.TEC
srl, con ricorso depositato il 9/5/2002, e ne ha chiesto la riforma con conseguente
accoglimento della opposizione.
L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa è stata istruita con l’escussione del teste Sciabarra Carmelo,
ammesso d’ufficio ai sensi dell’art. 421 cpc e con l’acquisizione di conteggi.
La corte d’appello di Palermo con sentenza del 14 giugno 2007, in parziale
riforma della sentenza n. 5169/2001, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Agrigento 1’11/12/2001, riduceva l’importo del credito di cui al precetto opposto ad
euro 102.430,06, oltre sanzioni ed interessi dalli 1/3/2007. Dichiarava compensate
per 1/3 le spese processuali del doppio grado e condannava l’appellante a rifondere
all’INPS la rimanente parte.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con due motivi
illustrati anche con successiva memoria.
Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.

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delle somme spettantele a titolo di sgravi, e le somme accessorie in misura ridotta.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 decreto-legge n. 79 del 1997, unitamente ad altre disposizioni
di legge, censurando in particolare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui
la società non avrebbe totalmente estinto i debiti relativi alle omissioni contributive e
oggetto del precetto di cui all’atto del 23 aprile 2001. La domanda di condono aveva
riguardato precisi periodi tra i quali erano contemplati i periodi di oggetto
dell’originario precetto opposto. Con l’art. 4 citato il legislatore ha consentito al

regolarizzazione. La Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che tutti i debiti
contributivi della Società fino alla data del dicembre 1996, anche se risultati da
condoni non adempiuti, potevano essere sanati con l’ultimo e tombale condono del
1997.
Con il secondo motivo la società ricorrente deduce vizio di motivazione della
sentenza impugnata. La corte d’appello ha travisato i fatti considerando compensata
la somma di lire 75.337.583 per debiti contributivi del 1995 giacché tale importo
complessivo risultava pagato in esito a versamenti eseguiti dopo il 31 maggio 1995
ed in esito a un parziale adempimento a un diverso successivo condono.
2. Il ricorso — i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
3. Sostiene la ricorrente che “affermare quindi, come la corte di merito
afferma, che i periodi di contestazione non sarebbero ricompresi nei condoni
proposti dalla ricorrente concretizza un evidente errore di diritto “. In realtà la difesa
della società prospetta null’altro che una questione di fatto insistendo nel sostenere
che la domanda di condono proposta ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 79 del
1997 comprendesse tutti i contributi omessi di cui al presente giudizio: non si tratta
dell’esatta interpretazione dell’art. 4 citato, ma di verificare in concreto se la domanda
di condono comprendesse, o no, i contributi di cui si discute.
Il cit. art. 4 d.l. n. 79 del 1997, recante disposizioni in materia di condono
previdenziale, ha previsto che i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati
tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre
1996, potevano regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi
mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di
contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi

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ud. 14 marzo 2013

contribuente di inserire nel condono tutti i periodi precedenti per i quali chiedeva la

nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei
contributi e dei premi complessivamente dovuti.
La corte d’appello non ha proceduto a un’interpretazione dell’art. 4 citato in
termini diversi da come lo legge la difesa della società ricorrente. L’art. 4 consentiva
il condono di tutti i contributi omessi fino al 31 dicembre 1996. Ma i giudici di
merito – sia la corte d’appello che il tribunale – hanno accertato in punto di fatto che
la società, nel presentare la domanda di condono, non ha chiesto di condonare i

diritto agli sgravi contributivi oggetto di altra controversia; in altra parte ha allegato
una diversa ragione per cui i contributi non erano dovuti o comunque erano
compensati da un credito della società. In questa parte quindi il credito contributivo
dell’Inps dipendeva non già dalla portata del condono, giacché si trattava di periodi
non inclusi nella domanda di condono, ma dalla fondatezza, o meno, della ragione
indicata dalla società a giustificazione, nella domanda di condono, della non debenza
dei contributi stessi.
La corte d’appello ha riconosciuto solo parzialmente fondata la ragione
indicata dalla società a giustificazione della non debenza dei contributi. Ossia ha
ritenuto spettanti gli sgravi contributivi e quindi ha ridotto il credito dell’Inps. Non ha
invece ritenuta fondata l’altra ragione indicata dalla società a giustificazione della
non debenza dei contributi, ossia il recupero di rate pagate, non avendo la società
provato alcuna ragione a compensazione del credito contributivo dell’Istituto.
In punto di fatto ha accertato la Corte d’appello che il debito contributivo
oggetto del precetto opposto era relativo al periodo dal mese di dicembre 1995 al
mese di luglio 1996, come è incontestato tra le parti e come risulta dal precetto
opposto, e riguarda i DM insoluti.
Ciò precisato, deve ritenersi che motivatamente la Corte d’appello ha escluso
che la società ricorrente abbia estinto, per regolarizzazione contributiva, il debito
suddetto. Infatti la Corte territoriale ha posto in rilievo che il teste Sciabbarra
Carmelo, responsabile dell’Unità Processo Gestione Contribuente, aveva riferito che
la somma di lire 75.337583 che la società aveva sostenuto essere stata pagata in
parziale adempimento del!’obbligazione oggetto del giudizio, aveva avuto, in realtà,
altra causale in quanto imputata ad altra istanza di condono presentata il 31/5/1995
ed avente ad oggetto omissioni contributive del mese di dicembre 1993, del mese di
gennaio e febbraio 1994, del mese di ottobre 1993 e del mese di novembre 1994; tutti
debiti contributivi, all’evidenza, diversi da quelli (dicembre 1994/luglio 1996)
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contributi il cui pagamento è oggetto del giudizio perché in parte ha ritenuto di aver

oggetto di causa. Il medesimo teste ha poi aggiunto che, con riferimento al periodo
contributivo oggetto di giudizio, la società non aveva presentato alcuna domanda di
condono. Ciò è stato confermato – ha puntualmente rilevato la Corte territoriale dalla documentazione depositata dalla stessa società e, in particolare dalla domanda
di condono del 29/5/1997, cui la stessa aveva fatto riferimento sia con il ricorso in
primo grado sia con il ricorso in appello, che, come emergeva dal relativo prospetto
riassuntivo, riguardava contributi per l’anno 1994, per un importo di lire 25.131.000

l’importo di lire 12.312.000 e relative somme aggiuntive. Dal prospetto per il calcolo
delle somme aggiuntive allegato alla domanda di regolarizzazione contributiva
risultava inoltre, quanto al mese di dicembre 1995, non indicato nel frontespizio, che
nessun debito contributivo era stato condonato in quanto la società aveva solo
esposto in compensazione un importo, pari ai contributi dovuti (£ 43.071.000), per
sgravi; lo stesso dicasi per i mesi di gennaio e febbraio 1996. La Corte territoriale ha
poi ulteriormente rilevato, in punto di fatto, che per i mesi da marzo a luglio a fronte
del debito contributivo esposto risultava dichiarato un uguale importo per “recupero
rate pagate” che copriva l’intero debito da marzo a giugno e che per il mese di luglio
era parziale residuando il debito di lire 819.340, di cui lire 60.340 per sanzioni; infine
risultavano dichiarati come dovuti contributi per complessive £ 10.275.000 pari
alla somma tra il residuo debito del mese di luglio e l’intero debito contributivo per i
mesi da agosto a novembre 1996, corrispondente alla somma indicata nel quadro 2
rigo 1 sotto la voce “contributi da versare”.
E’ evidente, allora, che la regolarizzazione contributiva cui ha fatto
riferimento la società ha riguardato, per l’anno 1996, un periodo (agosto- novembre)
non ricompreso nel precetto opposto e, per quanto occupa, solo i contributi relativi
al mese di luglio. Per il restante periodo la società si è limitata ad esporre propri
asseriti – ma non dimostrati – crediti per sgravi (dicembre 1995, gennaio e febbraio
1996), e per “recupero di rate pagate” ( marzo- giugno).
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in
dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

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ud. 14 marzo 2013

(per contributi pagati in ritardo), e contributi per l’anno 1996 (ancora da versare) , per

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione liquidate in euro 50,00 (cinquanta) per esborsi ed in
euro 3.000,00 (tremila) per compensi d’avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2013

Il Presidente est.

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