Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13228 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24044-2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.

CRISAFULLI 60, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BLUNDO,

rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 341/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE. DISTACCATA di CATANIA del 27/03/2013,

depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/O5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appelli del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado con cui la CTP, in relazione a ricorso proposto avverso preavviso di fermo scaturente dal mancato pagamento di tre cartelle, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla prima cartella (relativa a contravvenzione al codice della strada); dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla seconda; rigettato il ricorso in ordine alla terza cartella, avendone la Concessionaria Serit Sicilia dimostrato la regolarità della notifica; la CTR, in particolare; ha rigettato la richiesta di rimessione al Giudice di Pace di Ragusa in ordine alla prima cartella, precisando che il ricorrente, essendo la materia del contendere non tributaria, era incorso nelle preclusioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; ha ribadito la regolarità della notifica della terza cartella, risultando osservate tutte le incombenze previste dalla legge (art. 140 c.p.c.) per i soggetti irreperibili; a tale ultimo riguardo ha soggiunto che il concessionario aveva proceduto ad un’ulteriore notifica della stessa cartella a mani del contribuente.

L’Agente della Riscossione non svolge attività difensiva.

Il contribuente presenta memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, in relazione alla regolarità della notifica della terza cartella, si fonda, invero, su due autonome rationes decidendi (osservanza di cute le incombenze previste per gli irreperibili e notifica a mani del contribuente), delle quali solo una rispetto delle dette incombenze) appare oggetto del motivo di ricorso (v. Cass. sez. unite 7931/2013, secondo cui “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione”).

Secondo motivo, con il quale il contribuente si duole della mancata rimessione al Giudice di Pace in ordine alla prima cartella (avente ad oggetto somme dovute per contravvenzione al codice della strada), è fondato, alla luce di Cass. sez. unite 14831/2008, secondo cui “il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento dì fermo di beni mobili registrati ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, deve accertare quale sia la natura –

tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso dì se, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del mento e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii”.

In conclusione, pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso; va invece accolto il secondo e cassata, in relazione al detto motivo, la sentenza impugnata, rimettendo le parti, anche per le spese, dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa al fine di decidere in ordine al preavviso di fermo scaturente dal mancato pagamento della prima cartella avente ad oggetto somme dovute per contravvenzione al codice della strada.

Nulla per le spese relative al giudizio di legittimità avente ad oggetto il preavviso di fermo scaturente dalle altre cartelle, non avendo l’Agente della Riscossione svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rimette al riguardo, anche per le spese, le parti dinanzi al Giudice di Pace di Ragusa.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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