Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13228 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17852/2020 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da G.G. cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato alla richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

La ricorrente ha riferito di avere intrapreso una relazione con un uomo di fede mussulmana, di avere ricevuto minacce di morte da parte dei propri fratelli che non condividevano la loro relazione, ed anche il fidanzato aveva ricevuto minacce di morte; sì che aveva deciso d’accordo con lui di lasciare il Paese, temendo di poter essere uccisa dai propri fratelli.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che dalla narrazione non emergevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, anche perchè il racconto era sostanzialmente non credibile. Non ha, quindi, riconosciuto nè lo status di rifugiato, nè la protezione sussidiaria, anche con riguardo alla ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) stante l’assenza di situazioni violenza indiscriminata nella regione di (OMISSIS) in (OMISSIS). Il tribunale non ha ravvisato, inoltre, la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale ha esaminato la situazione del paese di provenienza della ricorrente con formule generiche e senza richiamare fonti internazionali in relazione agli elementi ravvisanti rischio di tratta; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9,14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale della richiedente e della situazione esistente in (OMISSIS); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla protezione umanitaria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 ter perchè, ai fini della revoca del gratuito patrocinio, aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.

Il primo motivo è infondato, in quanto – da un lato – il tribunale ha richiamato il contenuto dei reports Easo e Ecoi riguardanti la regione di provenienza, mentre la censura sul punto si mostra astratta e generica, priva di concreti riferimenti ad informazioni di segno opposto che possano sorreggere il riconoscimento della protezione richiesta; d’altro lato, altrettanto generica si mostra la doglianza circa la mancata acquisizione di informazioni relative al fenomeno della tratta, la cui ricorrenza nella specie non solo non risulta essere emersa dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente alla Commissione, ma neppure risulta specificamente allegata in ricorso.

Il secondo motivo è inammissibile perchè si limita a criticare la valutazione espressa dal tribunale in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente, affermando peraltro genericamente un diritto alla audizione da parte del tribunale che non risulta essergli stata richiesta, e per quali ragioni (cfr. ex multis Cass. n. 25312/2020; n. 21584/2020).

Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (nè il ricorso indica quali ulteriori ragioni a sostegno della richiesta di protezione umanitaria siano state allegate in sede di merito).

Il quarto motivo è inammissibile, perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018,10487/20, 16117/20 in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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